Cassazione Civile, Ordinanza n. 34823/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un atto di contestazione con cui l'Ufficio aveva irrogato una sanzione, ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), per sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta mediante manomissione del contatore. L'atto era stato emesso dopo un verbale di verifica del 24 febbraio 2015 e una comunicazione di consumi in frode del 8 giugno 2016. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto sul rilievo che il credito dell'Amministrazione per accise si fosse prescritto, essendo trascorsi più di cinque anni dalla scoperta del fatto illecito. In appello l'Ufficio aveva dedotto che la controversia riguardava non il tributo, ma le sanzioni, e che per l'irrogazione della sanzione operava un termine di decadenza e non di prescrizione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però dichiarato inammissibile l'appello ritenendo nuova la questione della decadenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che non era nuova la difesa sull'erronea applicazione della prescrizione invece della decadenza; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, lamentando che il giudice non avesse considerato rispettato il termine decadenziale per l'irrogazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per asserita novità della questione. Ha affermato che l'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 impedisce la proposizione in appello di domande nuove e, quanto alle eccezioni, opera in relazione alla parte contribuente che non può introdurre per la prima volta l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio; non invece rispetto all'Amministrazione, che non può far valere un fatto estintivo della propria pretesa, ma può difendersi contestando l'erronea applicazione della prescrizione in luogo della decadenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 59, commi 1 e 3, d.lgs. n. 504/1995
norma sanzionatoria richiamata come base dell'atto di contestazione per sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta mediante manomissione del contatore
nel giudizio di appello tributario vieta domande nuove; non impedisce all'Ufficio di svolgere una difesa volta a contestare l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, della prescrizione in luogo della decadenza
il termine decadenziale per l'irrogazione delle sanzioni tributarie è quello previsto dalla norma; la sua corretta applicazione va verificata dal giudice di rinvio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio processuale denunciato per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro della censura di violazione di legge relativa al termine di decadenza per l'irrogazione della sanzione
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di domande nuove in appello non può essere confuso con il legittimo svolgimento di difese dell'Ufficio dirette a contestare la corretta qualificazione giuridica della pretesa operata dal primo giudice.
- L'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, se non rilevabile d'ufficio, non può essere proposta per la prima volta dalla parte contribuente in appello; viceversa, l'Amministrazione può difendersi sostenendo che la fattispecie è soggetta a decadenza e non a prescrizione.
- Quando il giudice di primo grado applica erroneamente il regime della prescrizione a una pretesa sanzionatoria tributaria, l'Amministrazione può appellare deducendo la corretta disciplina decadenziale senza introdurre una domanda nuova.
- La qualificazione del termine come prescrizionale o decadenziale è decisiva e deve essere scrutinata alla luce della natura sanzionatoria o impositiva della pretesa.
- L'accoglimento del motivo che attiene alla erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello rende assorbite le ulteriori censure sulla decorrenza e sul rispetto del termine decadenziale, demandando al giudice di rinvio l'accertamento in fatto e in diritto.
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