Cassazione Penale, Ordinanza n. 30795/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il criterio richiamato dalla giurisprudenza costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 99, quarto comma, e 133 c.p., lamentando in sostanza la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il ricorso non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La doglianza sulla motivazione relativa alla recidiva viene inoltre ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza di appello aveva espressamente valorizzato due precedenti specifici e recenti, ritenuti indice di non occasionalità della ricaduta e di pericolosità sociale.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti per il quale l'imputato era stato condannato in appello.
richiamato dalla difesa per contestare la mancata esclusione della recidiva; la Corte ritiene che la censura non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
richiamato dalla difesa per sostenere l'erronea valutazione dei criteri di commisurazione; la doglianza è giudicata generica e volta a una rivalutazione del merito.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
viene richiamata per verificare se sussistano i presupposti per escludere la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità; nel caso concreto la Corte esclude tale evenienza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando vizi di motivazione o violazione di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del quadro istruttorio o in una rilettura del fatto preclusa al giudice di legittimità.
- La censura per omessa o insufficiente motivazione è inammissibile quando il difetto denunciato non risulta dalla sentenza impugnata e non si confronta in modo specifico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
- La mancata esclusione della recidiva è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia effettivamente carente o illogica; se la decisione valorizza precedenti specifici e recenti come indice di non occasionalità della ricaduta e di pericolosità, la doglianza non può essere accolta in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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