Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26243/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; in appello la società proponeva appello principale e l’Ufficio appello incidentale, ma la CTR accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 4-bis d.l. n. 78/2015 conv. in l. n. 125/2015, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova del potere di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso; (2) violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile in appello la produzione della delega di firma, sostenendo l’Ufficio che si trattasse di documento necessario e comunque producibile in appello; (3) ulteriore motivo che, per effetto della decisione sui primi due, è stato ritenuto privo di interesse. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per inadeguata esposizione delle questioni di diritto.

La decisione

La Corte ha esaminato e respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla società resistente, ritenendole infondate. Ha poi trattato congiuntamente i primi due motivi del ricorso, dichiarandoli inammissibili: la delega di firma relativa all’atto impugnato non era stata prodotta nei termini previsti dall’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, ma solo chiesta all’udienza di discussione in appello; la facoltà di produrre nuovi documenti nel processo tributario è sì ammessa dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, ma deve essere esercitata entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché privo di concreta incidenza sulle domande o eccezioni in causa. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come norma sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento e sul relativo potere di firma del funzionario.

  • art. 4-bis d.l. n. 78/2015 convertito in L. n. 125/2015

    È richiamato insieme all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa del potere di firma dell’atto impositivo.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, ma tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto del termine previsto dall’art. 32, comma 1, richiamato per il giudizio di primo grado.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine per il deposito documentale fino a venti giorni liberi prima dell’udienza è considerato perentorio, con conseguente decadenza se non rispettato.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per le formalità di deposito dei documenti nel processo tributario.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Opera il rinvio alle norme relative al giudizio di primo grado, rendendo applicabile in appello il regime del deposito documentale previsto per quel grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del primo motivo, qualificato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro formale del secondo motivo, prospettato come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È evocato solo indirettamente nel richiamo a precedenti in tema di interesse ad impugnare, senza autonoma incidenza decisoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita in base all’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, ma resta soggetta al termine di deposito di cui all’art. 32, comma 1, divenuto perentorio per effetto del rinvio operato dall’art. 61: la prova documentale non tempestivamente depositata è inutilizzabile.
  • La deduzione relativa alla mancanza di delega o di potere di firma dell’atto impositivo non può essere utilmente coltivata se il documento attestante la delega è prodotto solo tardivamente, fuori termine, nel giudizio tributario.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se accolto, non potrebbe incidere concretamente sul decisum o sulle domande ed eccezioni dedotte in causa.
  • Le eccezioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza non prosperano se dalla sentenza impugnata è comunque ricostruibile, in modo sufficiente, la vicenda sostanziale rilevante e i motivi di ricorso sono esposti in modo chiaro e puntuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.