Cassazione Civile, Ordinanza n. 24824/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente maggiori redditi ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008, mediante accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto ritenendo, per un verso, che si trattasse di accertamento 'standardizzato' fondato su studi di settore e, per altro verso, che fosse mancato il contraddittorio endoprocedimentale, nonché che l'atto fosse stato emesso in violazione dell'art. 12, comma 4, della L. n. 212 del 2000. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, perché la CTR aveva erroneamente qualificato l'accertamento come standardizzato da studi di settore e aveva ritenuto necessario il contraddittorio; 2) violazione dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, perché tale disposizione non si applica agli accertamenti 'a tavolino' come quello in esame.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che l'accertamento era sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e riguardava il periodo d'imposta 2008, quindi antecedente all'efficacia delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010, le quali operano solo per gli accertamenti relativi a redditi per cui il termine di dichiarazione non era ancora scaduto al 31 maggio 2010. Per le annualità precedenti, secondo la giurisprudenza richiamata, l'accertamento sintetico era legittimo anche senza previo contraddittorio endoprocedimentale. Inoltre, l'art. 12, comma 4, dello Statuto del contribuente riguarda le verifiche effettuate in loco, con accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, e non si applica agli accertamenti a tavolino, nei quali non vi è obbligo di redigere un processo verbale di verifica. Pertanto la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 non era richiesto, nella disciplina applicabile ratione temporis, il previo contraddittorio endoprocedimentale.
d.l. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010
Le modifiche in tema di accertamento sintetico si applicano solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto al 31 maggio 2010, quindi dal periodo d'imposta 2009.
La norma riguarda le verifiche svolte in loco e l'obbligo di dare atto nel processo verbale delle osservazioni del contribuente; non si estende agli accertamenti a tavolino.
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è ricondotto a tale comma ma sempre nell'ambito delle verifiche in loco.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Viene utilizzato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il contraddittorio endoprocedimentale è principio fondamentale, ma non assoluto e può subire restrizioni per obiettivi di interesse generale, con criterio di effettività e proporzionalità.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici relativi ad annualità antecedenti alla riforma del 2010 non sussiste, in base alla disciplina applicabile, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo con il contribuente.
- L'art. 12 dello Statuto del contribuente si riferisce alle verifiche svolte presso i locali del contribuente e non è estensibile in via analogica agli accertamenti 'a tavolino'.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, pur rilevante nel sistema tributario e nel diritto UE, non ha portata assoluta e va coordinato con la disciplina positiva e con le modalità concrete dell'attività accertativa.
- La corretta qualificazione del tipo di accertamento è decisiva: l'erronea assimilazione dell'accertamento sintetico agli accertamenti standardizzati o da studi di settore può condurre a un'errata applicazione delle garanzie procedimentali.
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