Cassazione Civile, Ordinanza n. 32196/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla duplice successione dei genitori comuni. Gli attori in primo e secondo grado, qualificandosi come legittimari, hanno chiesto di accertare che una compravendita della nuda proprietà di un immobile, intercorso tra i genitori e il convenuto, fosse in realtà una donazione dissimulata; tale accertamento era funzionale all'azione di riduzione della liberalità per lesione della quota di riserva. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha prima accertato la simulazione relativa e poi ha ridotto la donazione, rilevando che non vi erano beni relitti e che il bene da prendere a base del calcolo era quello donato. Il soccombente ha proposto tre motivi di ricorso: 1) omessa declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione avversaria sul capo che aveva rigettato la simulazione, sostenendo che mancasse una rituale domanda di riduzione; 2) omessa pronuncia e ultrapetizione, perché la Corte territoriale avrebbe dichiarato l'inefficacia della vendita mentre era stata chiesta la nullità del negozio, oltre a non pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni e su un'eccezione difensiva; 3) erronea ammissione della prova per presunzioni della simulazione senza verificare se i legittimari, nel caso concreto, dovessero essere considerati terzi rispetto al de cuius.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli manifestamente infondati. Ha affermato che, quando l'accertamento della simulazione è richiesto in funzione strumentale rispetto alla domanda di riduzione della liberalità dissimulata, i legittimari agiscono nella posizione di terzi rispetto all'atto simulato; non è quindi necessaria la preliminare verifica sulla veste di eredi che, invece, rileva nelle ipotesi di azione di simulazione assoluta o di simulazione relativa di donazione nulla proposta per recuperare il bene all'asse ereditario. Ha inoltre osservato che, in presenza di patrimonio del de cuius integralmente esaurito in vita con donazioni e di assenza di beni relitti, gli oneri di specifica deduzione e prova della lesione non operano nei termini più rigorosi evocati dal ricorrente, essendo implicita nella domanda la manifesta insufficienza del relictum. Ha poi precisato che l'azione di riduzione rende inefficace la disposizione lesiva e non richiede necessariamente una contestuale domanda di divisione o restituzione, sicché la mancata proposizione di tali domande non esclude la qualità di terzi dei legittimari ai fini della prova della simulazione. La censura sulla dichiarata 'inefficacia' anziché 'nullità' è stata considerata meramente terminologica e non decisiva; la doglianza sulla mancata pronuncia sulle altre domande è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il vizio può essere fatto valere solo da chi abbia proposto la domanda asseritamente omessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità della sentenza e di omessa pronuncia sono state scrutinare come motivi di ricorso per cassazione in rito, ma ritenute infondate o inammissibili nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
È evocato, per il tramite della giurisprudenza richiamata, con riferimento agli oneri di deduzione e prova gravanti sul legittimario che agisce in riduzione
artt. sulla simulazione del contratto e sull'azione di riduzione
Richiamati in via sistematica per affermare che l'accertamento della simulazione può essere strumentale alla riduzione della liberalità dissimulata
Massime di principio
- Quando il legittimario chiede l'accertamento della simulazione di un atto di disposizione del de cuius in funzione strumentale rispetto all'azione di riduzione della liberalità dissimulata, egli opera come terzo rispetto all'atto simulato, con conseguente applicazione delle regole probatorie proprie dei terzi.
- La verifica preliminare della veste di erede rispetto a quella di legittimario è necessaria solo se la simulazione sia fatta valere per recuperare il bene all'asse ereditario; non lo è quando la domanda di simulazione sia meramente strumentale alla riduzione della donazione valida.
- L'azione di riduzione compete al legittimario in quanto tale e non richiede, per essere ammissibile, la proposizione congiunta di una domanda di divisione o di restituzione del bene.
- Se il de cuius ha esaurito in vita il patrimonio con donazioni e non vi sono beni relitti, l'insufficienza del relictum e la lesione della quota di riserva possono ritenersi implicitamente dedotte, senza che operino in modo rigido gli ordinari oneri di specifica allegazione e prova.
- Il vizio di omessa pronuncia su una domanda può essere dedotto in cassazione solo dalla parte che quella domanda abbia effettivamente proposto, essendo altrimenti carente l'interesse all'impugnazione.
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