Cassazione Penale, Sentenza n. 21799/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata dall'uso di un'arma da taglio e dall'aver approfittato di condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, nonché per il reato previsto dall'art. 4 della L. n. 110/1975. Il ricorso deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, con presunte contraddizioni sull'illuminazione del luogo e sul momento in cui venne visto il coltello e sulla estensione della restituzione della refurtiva; (ii) violazione dell'art. 545 cod. proc. pen. per pubblicazione della sentenza prima della comunicazione via PEC del dispositivo, cagionando lesione del diritto di difesa; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 61 n.5 cod. pen., sostenendo che il fatto sarebbe avvenuto in luogo luminoso e vicino alla Polfer; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure consistessero in una richiesta di rinnovare il giudizio di fatto e di merito, attività estranea alla cognizione del giudice di legittimità. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello sulla credibilità della persona offesa, osservando che le dichiarazioni erano avvalorate dal sequestro del coltello. Ha escluso la rilevanza dell'anticipata pubblicazione della sentenza, considerandola prassi di cancelleria priva di incidenza sulle garanzie difensive e priva di interesse per il ricorrente. In ordine all'aggravante ex art. 61 n.5, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che ha evidenziato la condizione di minorata difesa della vittima, trovandosi all'interno dell'abitacolo dell'auto; inoltre le attenuanti generiche erano state riconosciute in prevalenza, con effetto attenuante sulla pena. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
Indica che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto; la disposizione è richiamata per la forma del processo ma non incide sul merito della decisione.
Norma relativa alle fattispecie collegate alla detenzione o impiego di armi; la sentenza conferma la condanna anche per la violazione di questa norma in relazione all'estrazione del coltello.
Aggravante per avere approfittato di condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa. La Corte ha ritenuto che la ristrettezza dell'abitacolo e la condizione della vittima giustificassero l'applicazione di tale aggravante, pur risultando compensata dalle attenuanti riconosciute in prevalenza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pubblicazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per mancanza di interesse, non essendo dimostrata alcuna lesione delle garanzie difensive per la mera prassi di cancelleria.
Norma che permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la somma di euro 4.000,00.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che chiedono la rivalutazione delle prove o soluzioni alternative dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Contraddizioni formali nelle dichiarazioni della persona offesa non determinano automaticamente la nullità della valutazione probatoria se esistono elementi di riscontro oggettivo (es. sequestro dell'arma) che avvalorano la versione accusatoria.
- Anomalie procedurali di cancelleria, come la pubblicazione antecedente alla comunicazione via PEC del dispositivo, sono prive di rilevanza se non dimostrano un pregiudizio concreto al diritto di difesa; il ricorrente deve dimostrare un interesse leso.
- L'aggravante ex art. 61 n.5 cod. pen. può essere riconosciuta quando le condizioni di tempo e luogo limitano la possibilità di difesa della vittima, anche se il luogo non appare immediatamente isolato, valutando la concreta condizione (es. persona all'interno di un abitacolo).
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti in prevalenza può attenuare o neutralizzare l'effetto di aggravanti; la loro valutazione rientra nel giudizio di merito e difficilmente è sindacabile in cassazione se motivata.
- La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili può comportare responsabilità economiche del ricorrente, incluse le spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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