Sentenza n. 3222/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo rumeno di insegnante specializzato sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno in Italia, di titoli universitari conseguiti in Romania. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo necessaria, nell’ambito di un procedimento a istanza di parte, la previa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo che il procedimento è disciplinato in modo speciale dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, che non prevedono il preavviso di rigetto, e che comunque la sua eventuale omissione non avrebbe potuto incidere sull’esito, poiché la ricorrente non aveva indicato quali elementi ulteriori avrebbe potuto apportare. Il Ministero ha inoltre dedotto che il diniego era stato preceduto da un’istruttoria completa e da una comparazione concreta tra il percorso formativo rumeno e quello italiano previsto dal d.m. 30 settembre 2011. La parte appellata ha difeso la sentenza del TAR e ha riproposto i motivi di primo grado, sostenendo che la motivazione ministeriale, fondata sulla presunta radicale diversità dei percorsi, non avrebbe analiticamente dimostrato le differenze né verificato la possibilità di misure compensative. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato la tardività della riproposizione dei motivi di primo grado, effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’appello previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.; li ha comunque ritenuti infondati nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non fosse invalidante, poiché il provvedimento di diniego era fondato su una comparazione analitica tra il percorso formativo italiano e quello rumeno, dalla quale emergevano differenze incolmabili, senza necessità di ulteriori poteri istruttori o di misure compensative. In tale situazione l’amministrazione aveva adottato un atto in concreto dovuto e vincolato: l’apporto partecipativo della privata non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento. Il Collegio ha inoltre escluso che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione nell’ambito della discrezionalità tecnica attribuita al Ministero per la comparazione dei percorsi professionali. I motivi di primo grado riproposti in appello sono stati dichiarati tardivi e, comunque, infondati. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione delle iniziali oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione abbia accertato, sulla base di un’istruttoria completa, l’assenza dei presupposti per il riconoscimento e l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare l’esito.
La disciplina speciale del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali regola puntualmente le relative fasi e prevale sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, secondo quanto dedotto dal Ministero.
I motivi di ricorso di primo grado non esaminati e riproposti dall’appellato devono essere riproposti entro il termine per la costituzione in giudizio, pari a sessanta giorni dalla notificazione dell’appello, a pena di decadenza.
d.m. 30 settembre 2011
Il percorso formativo previsto per la specializzazione italiana sul sostegno costituisce il parametro di comparazione con il percorso formativo estero ai fini del riconoscimento.
Massime di principio
- Quando il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale estera è preceduto da un’istruttoria completa e da una comparazione analitica con il percorso formativo nazionale, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento se l’assenza dei presupposti è tale da non lasciare margini per una diversa decisione e il contributo partecipativo del privato non avrebbe potuto mutare l’esito.
- Nella valutazione comparativa tra una qualifica professionale conseguita all’estero e il percorso formativo richiesto dall’ordinamento nazionale, l’amministrazione esercita discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, salvo il controllo sui profili di manifesta illogicità, erroneità o carenza istruttoria.
- I motivi di ricorso di primo grado non esaminati e riproposti dall’appellato devono essere riproposti entro il termine di costituzione in giudizio previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.; la riproposizione oltre tale termine è tardiva e comporta la decadenza dalla loro cognizione.
- La disciplina speciale che regola analiticamente il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali prevale, per gli aspetti da essa specificamente disciplinati, sulla disciplina generale del procedimento amministrativo.
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