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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21282/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La società aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 18 l. fall. contro il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato in bianco e contro la conseguente sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo di aver tempestivamente depositato il reclamo telematico il 23-12-2019 ma che il deposito non era andato a buon fine per un errore imprevisto del sistema; sosteneva di aver ricevuto via PEC l'accettazione e la consegna, poi un esito automatico negativo, e di aver quindi effettuato un nuovo deposito andato a buon fine il 7-2-2020. La corte d'appello aveva negato la rimessione in termini perché l'istanza era stata formulata solo il 10-3-2020, dunque non immediatamente dopo la conoscenza dell'anomalia, e perché non era stata dimostrata la non imputabilità della decadenza anche in ragione dell'inconferenza del file prodotto. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando il mancato corretto apprezzamento delle prove sulla tempestività del primo deposito e sull'identificazione del file di consegna; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che l'istanza di rimessione in termini fosse comunque stata depositata prima del primo momento processuale utile e che non fosse necessario allegarla già al reclamo ripresentato il 7-2-2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la rimessione in termini richiede non solo un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, assoluto e causalmente determinante la decadenza, ma anche la tempestiva e immediata reazione della parte al palesarsi dell'impedimento. Nel caso concreto, era pacifico che il difensore avesse avuto contezza dell'anomalia già con la terza PEC del 23-12-2019, mentre l'istanza era stata presentata solo il 10-3-2020, con un intervallo incompatibile con il requisito di immediatezza. Conseguentemente il primo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    norma processuale richiamata quale base del reclamo contro la dichiarazione di fallimento; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma la menziona come fondamento dell'impugnazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto e l'adempimento dell'onere della prova sulla non imputabilità della decadenza e sulla tempestività del deposito

  • art. 153 c.p.c.

    norma sulla rimessione in termini: la Corte ribadisce che presuppone un fatto ostativo non imputabile e, inoltre, l'immediata reazione della parte

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del giusto processo, ma la Corte chiarisce che non consente di prescindere dal requisito della tempestività della richiesta di rimessione in termini

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La rimessione in termini presuppone, oltre a un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte e causalmente determinante la decadenza, anche la tempestività dell'istanza, da intendersi come immediata reazione al momento in cui la necessità dell'attività processuale preclusa diventa percepibile.
  • Ai fini della rimessione in termini non è sufficiente che l'istanza sia proposta prima del primo momento processuale utile per la decisione: ciò che rileva è il lasso temporale ragionevolmente contenuto tra la conoscenza dell'impedimento e la domanda di rimessione.
  • Quando la parte deduce un disservizio del deposito telematico, grava su di essa l'onere di allegare e provare in modo rigoroso sia l'anomalia non imputabile sia la riconducibilità del deposito tentato all'atto poi nuovamente depositato.
  • L'inerzia protratta per un periodo apprezzabile dopo la percezione dell'anomalia telematica è incompatibile con la funzione della rimessione in termini e ne esclude il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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