Cassazione Civile, Ordinanza n. 09847/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società debitrice, nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa in forza di mutuo fondiario e con intervento di ulteriori creditori, ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento emesso in favore di tre aggiudicatari. La lite nasceva dalla riduzione del pignoramento disposta dal giudice dell'esecuzione dopo il frazionamento catastale dei beni originariamente pignorati e dalla successiva vendita solo di alcune unità immobiliari, con liberazione delle altre; inoltre l'ordinanza di vendita conteneva l'avviso che il bene era intercluso e richiedeva la costituzione di una servitù di passaggio. La società ha dedotto quattro profili: (i) difetto di interesse dei creditori costituiti a resistere all'opposizione e omissione di pronuncia del tribunale su tale eccezione, oltre alla conseguente illegittima condanna alle spese; (ii) nullità della vendita e del decreto di trasferimento perché l'immobile venduto sarebbe stato diverso da quello originariamente pignorato, assumendo che la riduzione del pignoramento e il frazionamento rendessero insanabili i vizi e configurassero una vendita di aliud pro alio; (iii) violazione delle norme sulla pubblicità della vendita, per mancata applicazione della disciplina previgente e omesso rispetto delle pubblicità straordinarie indicate nell'originaria ordinanza; (iv) illegittimità del decreto di trasferimento perché il prezzo di aggiudicazione sarebbe stato troppo basso e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere la vendita, richiamando anche la disciplina fallimentare sul valore di mercato. La ricorrente lamentava quindi errori di diritto e vizi processuali nella decisione che aveva respinto l'opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel merito. Ha ritenuto inammissibile la censura sull'omessa pronuncia e sul difetto di interesse dei creditori costituiti, osservando che l'omessa pronuncia non è configurabile per eccezioni di rito e che i creditori partecipanti all'espropriazione hanno interesse e qualità di litisconsorti necessari. Ha reputato manifestamente infondato il motivo sulla pretesa diversità tra bene pignorato e bene trasferito, chiarendo che dopo il frazionamento catastale e la riduzione del pignoramento erano rimaste vincolate solo le residue unità effettivamente vendute, mentre eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pubblicità della vendita perché la sentenza impugnata si fondava su una autonoma ratio decidendi non specificamente censurata, relativa alla modifica delle modalità pubblicitarie mediante circolare applicabile alle procedure pendenti. Ha infine respinto la doglianza sul prezzo e sulla sospensione della vendita, riaffermando il principio per cui, nell'esecuzione forzata individuale, il 'prezzo giusto' coincide con quello formato all'esito di una procedura regolare e non con il valore di mercato, sicché non è invocabile la disciplina fallimentare. Per un controricorrente, AMCO, il controricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione delle procure. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dei soli controricorrenti costituiti regolarmente.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta tempestivamente contro i singoli atti ritenuti viziati; i vizi denunciabili contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione non possono essere fatti valere in via tardiva contro il decreto di trasferimento se gli atti presupposti non sono stati impugnati nei termini.
L'interesse ad agire dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva è riconosciuto perché partecipano alla distribuzione del ricavato e sono litisconsorti necessari nell'opposizione formale.
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a eccezioni di carattere meramente processuale o di rito.
La condanna alle spese della parte soccombente è conseguenza corretta del rigetto integrale dell'opposizione, anche nei confronti dei litisconsorti necessari che hanno chiesto il rigetto.
La riduzione del pignoramento può legittimamente restringere il vincolo alle sole unità immobiliari residue dopo il frazionamento catastale; la vendita dei soli beni rimasti pignorati è conforme alla procedura.
artt. 2912, 2915, 2919, 2929 c.c.
Le norme sull'efficacia del pignoramento e degli atti di disposizione sono richiamate dalla parte ricorrente, ma la Corte non ne ricava una nullità della vendita quando siano stati venduti i soli beni residualmente assoggettati al vincolo.
artt. 496, 503, 504, 586 c.p.c.
La disciplina invocata sulla riduzione del pignoramento, sulle modalità di vendita e sulla sospensione del trasferimento non consente di qualificare come nulla la vendita dei beni effettivamente rimasti pignorati.
Il 'prezzo giusto' ai fini della sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. è quello formato in una procedura svolta secondo le regole, non il valore di mercato del bene.
art. 108 l. fallimentare
La disciplina fallimentare sul valore di mercato non si applica analogicamente all'esecuzione forzata individuale per la disomogeneità strutturale delle due procedure.
La Corte conferma che, comunque, il motivo era inammissibile perché non aggrediva l'autonoma ratio relativa alla modifica in concreto delle modalità pubblicitarie per effetto di una circolare del giudice dell'esecuzione.
art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83 conv. in L. 6 agosto 2015, n. 132
La nuova disciplina della pubblicità nelle vendite forzate è richiamata quale possibile normativa applicabile ai nuovi esperimenti di vendita fissati dopo l'entrata in vigore della riforma.
art. 161-quater disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di pubblicità delle vendite, ma senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel merito.
La sospensione della vendita richiede un prezzo non frutto di una procedura regolare; la mera bassa convenienza economica non basta.
La produzione della procura è indispensabile per verificare i poteri rappresentativi del procuratore; in mancanza, il controricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in presenza del rigetto o dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'opposizione agli atti esecutivi, il vizio relativo a un atto del processo esecutivo deve essere fatto valere tempestivamente contro l'atto presupposto; non può essere recuperato impugnando solo il decreto di trasferimento se i provvedimenti anteriori sono ormai divenuti definitivi.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la censura riguarda eccezioni o questioni di rito; il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. presuppone il mancato esame di domande o questioni di merito.
- I creditori partecipanti all'espropriazione che intervengono nel procedimento hanno interesse a contraddire sull'opposizione formale e assumono la qualità di litisconsorti necessari.
- Dopo il frazionamento catastale di beni originariamente pignorati, la riduzione del pignoramento può legittimamente lasciare vincolate e vendibili soltanto le unità immobiliari residue; non vi è aliud pro alio se il trasferimento riguarda proprio i beni ancora sottoposti a pignoramento.
- La mera contestazione della convenienza economica del prezzo non consente di sospendere la vendita forzata: il prezzo rilevante è quello formato regolarmente nel procedimento esecutivo, non il valore di mercato astratto del bene.
- Nell'esecuzione forzata individuale non si applica in via analogica la disciplina fallimentare sul valore di mercato, perché le due procedure hanno struttura e finalità diverse.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, essendo sufficiente una sola ratio non aggredita per sorreggere la decisione.
- Il controricorso è inammissibile se il potere rappresentativo del soggetto che firma per l'ente non risulta dalla produzione della relativa procura.
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