Cassazione Penale, Sentenza n. 45800/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo del 05/10/2023 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Sciacca riqualificando l'imputazione dall'art. 176 d.lgs. 42/2004 al nuovo art. 518-bis c.p. L'imputato ha dedotto cinque motivi: (1) errata valutazione della continuità normativa tra la previgente norma (art.176 d.lgs. 42/2004) e l'art. 518-bis con conseguente cambiamento del capo di imputazione; (2) genericità del capo di imputazione per mancanza di precisione su modalità di catalogazione, numero e luogo di rinvenimento dei reperti; (3) illegittimità dell'escussione della dott.ssa Gullì e dell'uso di una consulenza non acquisita ai fini del contraddittorio (art. 507 c.p.p.); (4) insufficiente prova della "culturalità" dei beni e mancata considerazione di consulenza difensiva; (5) carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa la continuità normativa tra la previgente disciplina e l'art. 518-bis e l'applicazione, in concreto, della norma più favorevole (principio del favor rei ex art. 2, comma 4, cod. pen.). Ha escluso la genericità del capo di imputazione ritenendo che esso conteneva gli elementi essenziali (tipologia, natura, modalità di detenzione) e che l'imputato aveva accesso anche agli atti del fascicolo. Ha ritenuto legittima l'escussione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e non ha escluso la utilizzabilità della prova richiamata dalla teste; ha affermato che la valutazione della "culturalità" dei reperti appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma previgente che sanzionava impossessamento/detenzione di beni culturali; abrogata dalla legge n.22/2022 ma la Corte ha valutato la sua continuità normativa con la nuova disposizione
Nuova fattispecie introdotta dalla legge n.22/2022 relativa ai reati su beni culturali; la Corte territoriale l'ha ritenuta successiva alla previgente e applicabile con riferimento al trattamento più favorevole
Regola la successione di leggi nel tempo: quando vi è continuità normativa si applica la norma più favorevole; principio utilizzato dalla Corte per applicare la disciplina meno gravosa
legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 1 lett. b) e art. 5 comma 2 lett. b))
Ha introdotto l'art. 518-bis cod. pen. e ha abrogato l'art. 176 d.lgs. 42/2004; atto legislativo alla base della questione di continuità normativa
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e ecc.); criterio di ammissibilità dei motivi esaminati dalla Corte
Consente al giudice di disporre acquisizione di mezzi di prova e l'escussione di persone, anche per integrare il materiale probatorio; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio di tale potere e l'utilizzo della deposizione resa
Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente per cassazione inammissibile; applicata per condannare alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende
Norma sulle cause di inutilizzabilità della prova; la Corte ha osservato che eventuali vizi formali nella consultazione di documenti non determinano automaticamente inutilizzabilità della prova
legge n. 103/2017, art. 1 comma 64
Consente l'aumento della sanzione prevista per l'inammissibilità del ricorso oltre il massimo edittale; giustificazione normativa dell'importo stabilito per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se una legge abroga la precedente ma introduce una fattispecie omogenea, il giudice valuta la continuità normativa e, in caso di successione di leggi nel tempo, applica la norma più favorevole (art. 2, comma 4, cod. pen.)
- La genericità del capo di imputazione va censurata con argomentazioni specifiche che dimostrino l'omissione degli elementi essenziali; la mera reiterazione in Cassazione del motivo già rigettato in sede di merito è inammissibile
- Il giudice ha il potere-dovere di integrare la prova (art. 507 c.p.p.); l'escussione di consulenti o ausiliari e la consultazione di documenti a loro firma non invalida automaticamente la prova se la modalità non rientra nelle ipotesi di inutilizzabilità previste dalla legge
- La Cassazione non può rivalutare i fatti o le prove: può censurare solo vizi di diritto o macroscopiche carenze di motivazione; una diversa valutazione probatoria va proposta nei gradi di merito
- Per ottenere l'annullamento per utilizzazione di prova illegittima occorre dimostrare la decisività di quella prova e l'incapacità del resto del materiale probatorio di resistere all'eliminazione della prova contestata
- Prima di proporre ricorso in Cassazione valutare il rischio di inammissibilità e le possibili sanzioni economiche (art. 616 c.p.p. e misure previste dalla normativa vigente)
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