Cassazione Penale, Sentenza n. 15209/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato l'assoluzione di Calafato Angelo per il reato di omicidio colposo (art. 589, comma 2 c.p.) relativo a un sinistro avvenuto il 4/2/2014. Le parti civili contestavano il rigetto della domanda risarcitoria e denunciavano, tra l'altro: errata regola di giudizio (sostenevano che, nel giudizio penale d'appello instaurato dalla sola parte civile, il giudice avrebbe dovuto adottare il criterio civile del "più probabile che non" anziché lo standard penale "oltre ogni ragionevole dubbio"), contraddittorietà e lacunosità della motivazione (presunte incongruenze riguardo al punto d'urto e alla direzione del trascinamento), mancata valutazione di consulenze tecniche di parte e omissione di disporre una perizia in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., nonché travisamento delle risultanze probatorie e errata applicazione delle norme della circolazione stradale e della responsabilità civile (artt. 2043, 2054, 2059 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti: ha confermato che il giudice d'appello, anche quando decide sulle pretese civili in un processo penale (anche nel caso in cui impugni sia proposta solo dalla parte civile), applica le regole probatorie del processo penale; ha osservato che i giudici di merito hanno adeguatamente ricostruito la dinamica del sinistro fondandosi su rilievi tecnici, fotografie e consulenze, ritenendo la manovra del motociclista imprevedibile e quindi tale da escludere la colpa dell'imputato. La Cassazione ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità (vietato rinnovare nella sede di legittimità una diversa valutazione dei fatti o delle prove) e dichiarato che le presunte contraddizioni o omissioni erano critiche frammentarie inammissibili o prive del necessario rilievo di manifesta illogicità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (con compensazione parziale delle spese di assistenza tra le parti private per la novità della questione sollevata).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio colposo; la sentenza impugnata riguarda l'assoluzione dall'accusa formulata ai sensi di questa norma.
Citata in relazione alle regole sulla circolazione e alle violazioni contestate (pericolo e intralcio alla circolazione).
Richiamato per l'obbligo di regolare la velocità e di adeguarsi alle condizioni della strada e del traffico; posto a confronto con la condotta imputata.
Principi sul nesso causale e sulla causalità; richiamati per distinguere l'accertamento eziologico dal giudizio di colpa rimproverabile.
Stabilisce il criterio penale del "di oltre ogni ragionevole dubbio" per la condanna; la Corte ha richiamato che tale principio permea il processo penale.
Regola l'appello della parte civile nel processo penale; la Corte ha confermato la legittimità dell'applicazione delle regole probatorie penali quando l'appello è promosso dalla sola parte civile.
Norma che disciplina la perizia in appello; la Corte ha spiegato i limiti del rimedio e quando è obbligatoria la rinnovazione istruttoria.
Richiamato dai ricorrenti come censura formale; la Corte ne ha valutato l'applicazione e l'ammissibilità dei motivi.
artt. 2043, 2054, 2059 cod. civ.
Richiamati dai ricorrenti come fondamento delle pretese risarcitorie; la Corte ha esaminato l'accertamento della responsabilità civile nell'ambito del processo penale e la relativa prova.
Corte Costituzionale
sent. n. 182/2021; sent. n. 176/2019
Le sentenze della Consulta sono richiamate per chiarire che l'accertamento dell'illecito civile svolto in sede penale segue le regole processuali e probatorie del processo penale e per precisare il rapporto tra criteri probatori penali e criteri civilistici.
Giurisprudenza della Cassazione
es. Sez. U n.11586/2021, Sez. U n.14800/2017, Sez. 3 n.26304/2021 e altre
Riferimenti giurisprudenziali utilizzati per ricordare i criteri di giudizio, il limite del sindacato di legittimità e l'onere motivazionale nel caso di riforma di sentenze di merito.
Massime di principio
- Quando in un processo penale l'unica impugnazione è quella della parte civile, il giudice d'appello applica le regole probatorie del processo penale: non si sostituisce il criterio civile "più probabile che non" allo standard penale salvo che non si esca dall'ambito dell'accertamento penale.
- La Corte d'appello e il Tribunale possono valutare e scegliere tra consulenze tecniche contrastanti; la Cassazione non riconsidera il merito probatorio né rielabora una diversa ricostruzione fattuale se la motivazione di merito è adeguata.
- Per ottenere ammissione di nuova perizia in appello (rinnovazione istruttoria) è necessario mostrare che la prova sia indispensabile e che il quadro probatorio non sia già definito; il semplice dissenso tra consulenti non basta.
- La prevedibilità/imprevedibilità della condotta altrui è elemento decisivo nella valutazione della colpa: se la manovra della vittima è ritenuta imprevedibile, può escludersi la colpa del conducente, anche se esiste concorso causale.
- Le censure di contraddittorietà o di carenza motivazionale devono dimostrare una macroscopica illogicità o un'effettiva omissione nel ragionamento motivazionale; critiche frammentarie a singoli passaggi della sentenza sono spesso inammissibili in Cassazione.
- La condanna alle spese segue il rigetto del ricorso; in presenza di questioni nuove può essere disposta parziale compensazione delle spese di assistenza tra le parti private.
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