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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33503/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di lavoro subordinato a termine stipulato il 17-19 marzo 2004 con una società del settore postale. La lavoratrice aveva chiesto la declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine, sostenendo che la causale sostitutiva fosse formulata in modo generico e non idoneo a soddisfare l’onere di specificazione richiesto dall’art. 1 del d.lgs. 368/2001, con conseguente trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni maturate. Il giudice di rinvio aveva invece ritenuto sufficiente la causale, valorizzando l’indicazione del servizio interessato, del polo territoriale, del periodo di assenza del personale da sostituire e del contesto aziendale complesso. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione dell’art. 1 d.lgs. 368/2001 e degli artt. 113 e 132 n. 4 c.p.c., per difetto di trasparenza, riconoscibilità e verificabilità delle ragioni giustificative del termine; (2) vizio motivazionale, sostenendo che la lettera di assunzione non contenesse tutti gli elementi necessari e consentisse una causale sostituiva adattabile ex post; (3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1 d.lgs. 368/2001; (4) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello avesse sovrastimato elementi irrilevanti e non avesse correttamente valutato la prova circa l’insufficienza della specificazione della causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale si era attenuta al principio di diritto già enunciato nel giudizio rescindente e aveva valutato il complesso degli elementi idonei a rendere controllabile l’effettività della ragione sostitutiva; la motivazione è stata giudicata congrua e non apparente, quindi insuscettibile di censura ai sensi degli artt. 113 e 132 c.p.c. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo promiscuo e perché, sotto l’apparenza della violazione di legge, tendevano a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale probatorio, estranee al sindacato di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 368/2001

    "ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Lombardia assente nel periodo dal 15/3/2004 al 31/5/2004"

    Nelle situazioni aziendali complesse la causale sostitutiva può ritenersi sufficientemente specificata quando la clausola indichi elementi ulteriori idonei a consentire il controllo dell’effettività dell’esigenza, come ambito territoriale, luogo di prestazione, mansioni dei lavoratori da sostituire e diritto alla conservazione del posto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure perché miravano in realtà a contestare la valutazione di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione è stata respinta poiché il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia apparente o comunque sotto il minimo costituzionale.

  • art. 113 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata conforme all’assetto decisionale richiesto, dunque non lesiva del parametro invocato.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Non vi era nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché il percorso argomentativo era comprensibile e controllabile.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto, sotto il richiamo all’onere della prova, era volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione delle regole di valutazione della prova è stata reputata una mera richiesta di riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La contestazione non integrava un vero error in iudicando ma una critica alla lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la notifica della proposta del relatore.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte richiama il criterio del 'minimo costituzionale' della motivazione per escludere il vizio di motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui è commisurato l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle assunzioni a termine per ragioni sostitutive, la causale è sufficientemente specifica quando consenta di verificare ex ante e poi controllare in giudizio l’effettiva esigenza di sostituzione, anche mediante l’indicazione di elementi contestuali ulteriori rispetto alla mera formula astratta.
  • Nelle situazioni aziendali complesse l’indicazione della causale sostitutiva può essere ritenuta idonea se collega la sostituzione a un determinato ambito organizzativo, a un periodo circoscritto e alla funzione svolta dai lavoratori assenti.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, poiché il sindacato di legittimità resta limitato al controllo sull’esatta applicazione della norma e sulla tenuta logica della decisione.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia meramente apparente o tale da non superare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.; una motivazione congrua e comprensibile non è sindacabile in cassazione.
  • Le doglianze che, sotto l’etichetta della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c., mirano soltanto a una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieConversioneRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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