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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GUP di Sassari (17/05/2023) che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato Matteo Piliu per il porto ingiustificato di un martelletto frangivetro considerato "strumento da punta" ex art. 4, L. n.110/1975. Il ricorrente ha censurato: 1) la qualificazione del martelletto come strumento atto ad offendere e la carenza della prova dell'elemento materiale e soggettivo; 2) il rigetto della causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis c.p.) motivato genericamente con i precedenti senza verificare la loro indole; 3) la errata determinazione della pena (sostiene che per le contravvenzioni la riduzione del rito abbreviato è della metá e non di un terzo); 4) la mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) l'applicazione illegittima della misura di sicurezza della libertà vigilata in assenza dei requisiti di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e in parte infondato. Ha confermato che il martelletto frangivetro è uno "strumento da punta" ai sensi dell'art.4 L.110/1975 e che la condotta è punibile in assenza di giustificato motivo (primo motivo infondato). Ha invece accolto il secondo motivo: il GUP non ha verificato se i precedenti dell'imputato fossero della stessa indole ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente a quel punto e rinviato al giudice dell'udienza preliminare per nuovo esame. Ha assorbito con questo anche il motivo relativo alla determinazione della pena, disponendo che, in caso di mancato riconoscimento di art.131-bis, il giudice dovrà ricalcolare la pena applicando la corretta diminuzione prevista per il rito abbreviato (art.442 c.p.p.) per le contravvenzioni (riduzione della metà). Ha respinto la censura sulle attenuanti generiche ritenendo logico il loro diniego in base a precedenti e assenza di elementi positivi. Ha infine accolto il motivo relativo alla libertà vigilata: la misura è stata illegittimamente applicata perché la fattispecie attenuata è punita solo con ammenda e non con pena detentiva, per cui la misura di sicurezza della libertà vigilata è esclusa; tale applicazione è stata annullata senza rinvio. Il ricorso è rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 4, L. n. 110 del 1975

    strumento da punta o taglio atto ad offendere

    La Corte interpreta gli "strumenti nominati" (come il martelletto frangivetro) come oggettivamente idonei ad offendere; per la punibilità del porto fuori dai luoghi di pertinenza dell'agente non è necessario dimostrare un pericolo concreto di offesa in atto, ma solo l'assenza di un giustificato motivo, valutato in relazione alla natura dell'oggetto, alle modalità, alle condizioni del portatore e al luogo

  • art. 131-bis c.p.

    l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la non abitualità del comportamento; il giudice deve accertare se i precedenti siano di stessa indole e se costituiscano indice di abitualità, non potendo limitarsi a un richiamo generico ai precedenti

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    la pena è diminuita della metà

    Per i reati contravvenzionali, in caso di rito abbreviato il giudice deve applicare la riduzione della pena prevista (la Corte richiama che, per le contravvenzioni, la riduzione è della metà)

  • art. 219 c.p.

    Norme sul trattamento di sicurezza e sulle misure di sicurezza: la Corte osserva che l'art.219 si riferisce ai reati in generale ma stabilisce limiti applicativi delle misure di sicurezza sostituive

  • art. 229 c.p.

    La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere ordinata in presenza dei presupposti stabiliti dall'art.229 (tra cui, secondo l'interpretazione della Corte, la condanna a pena detentiva superiore a un anno); non è applicabile quando è prevista soltanto la pena pecuniaria

  • art. 89 c.p.

    Riferimento all'attenuante speciale invocata e riconosciuta dal GUP; la Corte ne osserva l'esistenza ma rileva che il diniego delle generiche può comunque essere motivato con altri elementi

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena e elementi valutabili ai fini delle attenuanti; la Corte ricorda che il giudice può basarsi su uno o più elementi previsti dall'art.133 per concedere o negare le attenuanti generiche

Massime di principio

  • Un oggetto nominato dalla legge (es. martelletto frangivetro) può essere considerato "atto ad offendere" in senso oggettivo; per il porto è sufficiente l'assenza di un giustificato motivo, non la prova di un pericolo concreto in quel momento
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede un accertamento specifico della non abitualità: il giudice deve verificare se i precedenti siano della stessa indole e se indicano una tendenza abituale; non è sufficiente un richiamo generico ai precedenti
  • Per il rito abbreviato nei reati contravvenzionali la diminuzione della pena va effettuata nella misura prevista dall'art.442 c.p.p. (la Corte richiama la riduzione della metà per le contravvenzioni)
  • La misura di sicurezza della libertà vigilata non è applicabile quando la condanna comporta esclusivamente una pena pecuniaria; occorre verificare i presupposti normativi (pena detentiva superiore a uno anno o altra previsione espressa)
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è una violazione automatica: il giudice deve motivare il rigetto indicando elementi positivi o negativi rilevanti; può legittimamente fondarsi sui precedenti penali quando questi esprimono un giudizio di disvalore sulla personalità
  • In caso di censure sulla qualificazione dell'oggetto atto ad offendere, la valutazione del giudice di merito trova limite solo se manchi una motivazione logica o coerente: la mera possibilità teorica di uso difensivo non esclude di per sé la punibilità del porto ingiustificato

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