Cassazione Penale, Sentenza n. 35659/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Randazzo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 per aver guidato senza patente mentre era destinatario di un "avviso orale" emesso dal Questore. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) errata qualificazione del fatto perché l'avviso orale "mero" non sarebbe una misura di prevenzione personale rilevante ai fini dell'art. 73; (2) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, per mancata valutazione del contesto e della personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso orale "mero" del Questore non costituisce una misura di prevenzione personale e quindi non è idoneo a integrare la fattispecie aggravata prevista dall'art. 73 d.lgs. 159/2011. Richiamando precedenti giurisprudenziali e l'evoluzione normativa, la Corte ha escluso che l'avviso orale privo di prescrizioni costituisca un "provvedimento definitivo" rilevante ai fini penali. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; i restanti motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
La norma punisce la guida senza patente quando è commessa da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale. La Corte ha interpretato la norma nel senso che è necessaria una misura di prevenzione personale "definitiva" diversa dall'avviso orale "mero" per integrare l'aggravamento.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Pur essendo collocato nel capo sulle misure di prevenzione personali, l'art. 3 non trasforma automaticamente l'avviso orale privo di prescrizioni in una misura di prevenzione personale idonea a incidere sulla fattispecie di cui all'art. 73.
non possano conseguire la patente di guida ... coloro che sono stati sottoposti ... alle misure di /prevenzione previste dalla legge 1423 del 1956, ad eccezione di quella di cui all'art. ...
Il riferimento dell'art. 120 vigente alle misure di prevenzione non vale a far rientrare l'avviso orale "mero" tra le misure che incidono automaticamente sul diritto alla patente; la giurisprudenza ha escluso che l'avviso "mero" dia luogo alle conseguenze previste per le misure di prevenzione.
art. 4 legge 1423 del 1956
"l'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo"; il processo verbale era redatto "al solo fine di dare allo stesso una data certa"
Storicamente l'avviso del questore (nella versione originaria) era un avvertimento senza effetti limitativi definitivi; tale formulazione è stata richiamata per sostenere la natura non limitativa dell'avviso orale "mero".
Ha introdotto nella disciplina l'avviso del questore in forma codificata distinguendo già tra avviso senza effetti e avviso con possibili conseguenze, contribuendo alla distinzione fra avviso "mero" e avviso con divieti.
Ha introdotto la possibilità che, in sede di avviso orale, siano imposti divieti verso soggetti già condannati, delineando la tipologia di avviso orale che può comportare limitazioni (diverso dall'avviso "mero").
art. 116 d.lgs. n. 159 del 2011
Prevede che i richiami alla legge 1423/1956 si intendono riferiti al d.lgs. 159/2011; la Corte però distingue tra richiamo formale e trasformazione della natura sostanziale dell'avviso orale.
art. 6 legge 31/5/1965, n. 575 (norma richiamata nella giurisprudenza)
Nel testo storico questa disposizione puniva la guida senza patente se commessa da persona sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo; la Cassazione evidenzia la continuità interpretativa: serve un provvedimento definitivo di prevenzione.
Norma invocata in sede difensiva per la causa di proscioglimento; la Corte ha assorbito il relativo motivo perché la sentenza è stata annullata per insussistenza dell'addebito.
Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/2017 e Cons. Stato, Sez. 3, n. 722/2014
Giurisprudenza ritenuta coerente con la tesi della Corte: l'avviso orale "mero" non costituisce misura di prevenzione e non produce gli effetti limitativi tipici delle misure di prevenzione (es. revoca patente).
Massime di principio
- L'avviso orale del Questore privo di prescrizioni ("avviso orale mero") non va qualificato come misura di prevenzione personale ai fini dell'aggravamento previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011; occorre un provvedimento definitivo di misura di prevenzione.
- Quando una norma penale fa riferimento a soggetti "sottoposti a misura di prevenzione", è necessario verificare la natura sostanziale del provvedimento (se comporta limitazioni effettive o è un mero invito): la collocazione normativa non basta a trasformarne la natura.
- In caso di controversia su qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo (es. avviso orale), va considerata la storia normativa e la giurisprudenza consolidata per distinguere tra avvisi con prescrizioni/divieti e avvisi senza effetti.
- Se la condotta è stata punita sulla base di una errata qualificazione (mancata sussistenza dell'elemento soggettivo/obiettivo richiesto dalla fattispecie aggravata), la Cassazione può annullare senza rinvio per insussistenza del fatto.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti (es. art. 131-bis) possono risultare assorbite se la decisione sulla qualificazione del fatto determina l'annullamento per insussistenza dell'addebito; tuttavia in primo grado e appello è opportuno documentare con cura il contesto e la personalità per ottenere attenuanti.
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