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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17876/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. La ditta appaltatrice conveniva in giudizio il committente chiedendo, previa risoluzione del contratto per inadempimento, il pagamento del corrispettivo residuo per lavori eseguiti e di lavorazioni aggiuntive. Il committente contestava la pretesa e proponeva domanda riconvenzionale per cattiva esecuzione delle opere e per l’ingiustificato abbandono del cantiere. Il Tribunale accoglieva parzialmente entrambe le domande, fondando la decisione sulle risultanze della CTU. In appello, la ditta appaltatrice otteneva una riforma più favorevole: veniva rideterminato il credito per i lavori e l’importo dovuto dal committente, con calcolo dell’IVA sull’imponibile complessivo e successiva sottrazione dell’acconto già versato; inoltre la riconvenzionale veniva ridotta a un importo molto minore. Il ricorrente per cassazione articolava due motivi: con il primo contestava la violazione della disciplina IVA perché la Corte d’appello aveva applicato l’imposta sull’intero imponibile anziché solo sul saldo residuo, pur in presenza di un acconto già corrisposto; con il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d’appello ridotto senza adeguata spiegazione il risarcimento riconosciuto per le opere non eseguite a regola d’arte e per ulteriori voci di danno risultanti dalla CTU.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso nei limiti indicati. Sul primo motivo ha ritenuto erroneo il criterio seguito dalla Corte d’appello nel calcolo dell’IVA: in assenza di fatturazione dell’acconto non era corretto computare l’imposta sull’intero prezzo e poi sottrarre l’acconto, poiché la rivalsa IVA presuppone l’emissione della fattura e, in caso di acconti fatturati, l’imposta va calcolata solo sul saldo residuo. Sul secondo motivo ha ritenuto nulla la sentenza d’appello per motivazione meramente apparente, poiché l’accoglimento del motivo di appello avverso la quantificazione del danno era stato giustificato solo con un generico richiamo a un "evidente travisamento della CTU", senza un reale percorso argomentativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per censurare violazioni di legge nella sentenza di merito.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro processuale della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro processuale della censura.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro processuale della censura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6

    per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione rileva ai fini IVA; la fatturazione può avvenire al pagamento o alla prestazione, ma la rivalsa presuppone la fattura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18

    l’appaltatore/prestatore deve addebitare l’IVA al committente a titolo di rivalsa; la rivalsa non può essere esercitata per operazioni effettuate senza emissione di fattura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    richiamato per l’obbligo di fatturazione in relazione al corrispettivo e agli acconti.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria per inadempimento dell’appaltatore.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la quantificazione del danno conseguenza.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente e non consente di comprendere il percorso logico della decisione.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla risoluzione per inadempimento.

  • art. 1668 c.c.

    richiamato dal ricorrente per i rimedi dell’appalto in caso di difformità o vizi dell’opera.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere probatorio sui fatti posti a fondamento delle domande.

Massime di principio

  • In tema di appalto, la rivalsa IVA nei confronti del committente presuppone l’emissione della fattura; se gli acconti sono stati fatturati, al saldo l’imposta va calcolata solo sul residuo, non sull’intero prezzo.
  • La quota IVA non può essere applicata in modo automatico sull’intero corrispettivo quando parte del prezzo è già stata corrisposta a titolo di acconto e l’operazione fiscale relativa a tale acconto è già stata definita con fattura.
  • La sentenza d’appello è nulla per motivazione meramente apparente quando si limita a formule apodittiche, come il generico richiamo a un travisamento della CTU, senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di appello il giudice che ridetermina il danno deve confrontarsi con le risultanze istruttorie e della consulenza tecnica, spiegando puntualmente perché accoglie o riduce le singole voci di pregiudizio; in mancanza, la decisione non è controllabile in sede di legittimità.
  • Quando il ricorrente deduce errori di diritto nella quantificazione del credito e del risarcimento, la Corte di cassazione verifica sia la corretta applicazione della disciplina sostanziale sia l’esistenza di una motivazione effettiva e non solo apparente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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