Cassazione Civile, Ordinanza n. 26119/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa di pagamento relativa a una fornitura di merce dell'importo di euro 4.327,42. La società fornitrice aveva ottenuto accoglimento della domanda davanti al Giudice di pace; la controparte aveva proposto appello al Tribunale di Milano, che lo ha dichiarato inammissibile per genericità e irrilevanza delle argomentazioni ex art. 342 c.p.c., aggiungendo comunque una valutazione di merito sfavorevole all'appellante. In cassazione, la società soccombente ha articolato tre motivi: 1) violazione delle regole sulla competenza territoriale, sostenendo che il giudizio sarebbe spettato al Giudice di pace di Termini Imerese perché il contratto si sarebbe concluso presso la propria sede tramite agente di zona; 2) violazione di norme processuali per omessa ammissione della prova testimoniale richiesta già in primo grado e reiterata in appello; 3) violazione dell'art. 1490 c.c., deducendo che i giudici avrebbero erroneamente dichiarato la decadenza dal diritto di denunciare i vizi della merce, trattandosi di beni materiali soggetti a trasformazione e denunciati dopo la scoperta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata del Tribunale era sorretta da una doppia autonoma ratio decidendi: da un lato, l'inammissibilità dell'appello per genericità e irrilevanza dei motivi; dall'altro, una confutazione nel merito delle difese dell'appellante. Poiché il ricorso non ha attinto la prima ratio, la censura è risultata inidonea a scalfire la decisione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con previsione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro dell'inammissibilità dell'appello per genericità e irrilevanza dei motivi.
È invocato dalla ricorrente per censurare la decisione in punto di competenza territoriale.
È invocato dalla ricorrente per lamentare l'omessa ammissione della prova testimoniale.
È invocato per sostenere la dedotta erroneità della declaratoria di decadenza dalla denunzia dei vizi della cosa venduta.
È menzionato in relazione al deposito di memoria da parte della controricorrente.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes idonee da sole a reggere il decisum.
- La censura che investe solo le argomentazioni di merito è insufficiente se il giudice di merito ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'impugnazione e tale statuizione autonoma non viene specificamente attaccata.
- La denuncia dei vizi della cosa venduta e le contestazioni sulla decadenza devono essere veicolate con censure che siano idonee a superare la preclusione derivante dalle rationes processuali autonome poste a base della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata critica di una ratio decisiva autonoma determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle ulteriori doglianze.
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