Cassazione Penale, Sentenza n. 43675/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza per territorio sollevato con ordinanza del 05/05/2023 in ordine a provvisoria imputazione per associazione a delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998) e numerosi reati 'scopo' collegati. Diverse Procure/ GIP (Cuneo, Ivrea, Asti, Savona, La Spezia, Rimini, Pavia, Genova, Imperia) avevano assunto posizioni difformi circa la competenza territoriale; la questione verteva su quale ufficio GIP dovesse essere competente, alla luce della connessione tra reato associativo e reati favoreggiamento, della dimensione transnazionale dei fatti (condotte anche all'estero) e dell'impossibilità di individuare un centro operativo unico dell'associazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Motivazione principale: sussiste connessione tra il reato associativo e i reati di favoreggiamento (art. 12 lett. b) c.p.p.) perché gli addebiti risultano connotati da una programmazione unitaria, medesime modalità, tempi e in larga parte stessi soggetti; tuttavia, non essendo possibile individuare il luogo di costituzione o il centro operativo dell'associazione (fattispecie con rilevanza transnazionale e condotte iniziate anche all'estero), la competenza per territorio va determinata con le regole suppletive. Per il reato associativo, applicando l'art. 9, comma 3 c.p.p. (caso di consumazione iniziata all'estero e proseguita in Italia), la competenza va al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che per prima ha iscritto la notizia di reato (Procura di Catania). Quanto ai reati scopo, essendo più reati di pari gravità, la competenza si radica in riferimento al primo reato temporalmente (art. 16, comma 1 c.p.p.), individuato nel capo 2) commesso a Catania nei mesi di marzo-aprile 2021; tutto ciò conferma la competenza complessiva in capo al GIP di Catania.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata come base per la richiesta di applicazione di misura cautelare; utilizzata per inquadrare il procedimento cautelare che ha dato origine al conflitto.
art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
Fattispecie associativa contestata; rilevanza ai fini della determinazione della competenza in presenza di collegamento con reati scopo e, in generale, nella disciplina della 'vis attractiva' quando rientri nelle fattispecie elencate dall'art. 51, comma 3‑bis c.p.p.
art. 12 d.lgs. 286/1998 (favoreggiamento immigrazione clandestina)
Reati scopo contestati; con le aggravanti contestate hanno pari gravità ed hanno consentito di identificare il primo reato temporalmente rilevante (capo 2) commesso a Catania) che ha radicato la competenza ai sensi dell'art. 16 c.p.p.
art. 3, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal GIP di Catania per tentare di radicare lì la competenza del delitto associativo; la Corte ha valutato invece l'impossibilità di individuare il luogo di costituzione dell'associazione e ha preferito ricorrere alle regole suppletive.
art. 8, comma 1 e art. 8, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamati nel ragionamento sulle condotte transfrontaliere: l'art. 8 si applica quando la condotta inizia in Italia e prosegue all'estero; la Corte distingue i diversi casi per stabilire quale regola suppletiva sia applicabile.
art. 9, comma 3 cod. proc. pen.
Norma suppletiva applicata per i fatti la cui consumazione è iniziata all'estero e proseguita in Italia: radica la competenza presso l'autorità che per prima ha iscritto la notizia di reato (applicata per attribuire competenza a Catania rispetto al delitto associativo).
art. 12, lett. b) cod. proc. pen.
Tipo di connessione ritenuta sussistente: pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione e da un disegno criminoso unitario che giustifica lo spostamento di competenza per connessione fra reato associativo e reati scopo.
art. 16, comma 1 cod. proc. pen.
Regola generale per determinare la competenza in caso di reati connessi: la competenza è del giudice relativo al reato più grave o, in caso di pari gravità, del giudice del primo reato. Applicata per individuare la competenza in ragione del primo reato di favoreggiamento commesso a Catania.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamata la nozione di 'vis attractiva' delle fattispecie indicate in tale elencazione (tra cui l'associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione): quando applicabile, esercitano attrazione sui reati connessi e possono derogare alle regole ordinarie di competenza. Nella fattispecie, la Corte osserva però che la vis attractiva non poteva essere esercitata pienamente per l'impossibilità di individuare il luogo di costituzione o radicamento dell'associazione.
Massime di principio
- Se non è possibile individuare un luogo certo di costituzione o centro operativo di un'associazione a delinquere (soprattutto in caso di attività transnazionale), la competenza territoriale va determinata con le regole suppletive (es. art. 9 c.p.p. quando la consumazione è iniziata all'estero e proseguita in Italia).
- Quando è accertata la connessione tra reato associativo e reati 'scopo' (art. 12 lett. b) c.p.p.) per un disegno criminoso unitario, si applicano le regole della connessione e poi, in ossequio all'art. 16 c.p.p., la competenza segue il reato più grave o, se di pari gravità, il primo reato temporalmente.
- Le fattispecie elencate dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (c.d. 'vis attractiva') possono attrarre a sé la competenza per i reati connessi, ma tale effetto è operativo solo se è possibile radicare la competenza in relazione alla fattispecie 'attrattiva' (ad es. individuandone il luogo di costituzione/radicamento).
- In presenza di reati commessi in più distretti e con pari gravità, la scelta del giudice competente può dipendere dall'individuazione cronologica del primo reato: la competenza si radica nel giudice competente per il primo fatto tra quelli connessi e di pari edittalità.
- Quando la condotta è transnazionale, è fondamentale verificare l'ordine cronologico e il luogo di prima iscrizione della notizia di reato: l'autorità che per prima iscrive la notizia può avere un ruolo decisivo nella determinazione della competenza (art. 9, comma 3 c.p.p.).
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