Sentenza del 11/11/2015 n. 23055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava una cartella di pagamento di euro 100.286,11, notificata il 9 settembre 2002, relativa a omessi o carenti versamenti di ritenute IRPEF risultanti dal modello 770 presentato nel 1997. Il ricorrente contestava, da un lato, la tardività della notifica della cartella e, dall'altro, l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla richiesta subordinata di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la conclusione secondo cui la cartella non era decaduta, sebbene la motivazione della Commissione regionale fosse giuridicamente errata. La notifica del 9 settembre 2002 era infatti avvenuta entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del 1997. È stato invece accolto il secondo motivo, poiché il giudice d'appello non aveva esaminato la domanda di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La disposizione riguarda la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali e costituisce il presupposto per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, comprese quelle relative a omessi o carenti versamenti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle somme liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156
La normativa ha introdotto, anche con funzione transitoria, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, stabilendo il termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, come modificato
Per le somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente sottoposte al suo esame. La mancata decisione sulla richiesta di cumulo giuridico delle sanzioni ha determinato un vizio della sentenza.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Quando una normativa successiva introduce un termine di decadenza per la notifica di una cartella in attuazione di una pronuncia di illegittimità costituzionale, il termine può applicarsi anche ai rapporti anteriori ancora pendenti, compresi quelli già sottoposti al giudice, se la disciplina ha natura transitoria.
- Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, le cartelle relative alla liquidazione automatizzata devono essere notificate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- La Corte di cassazione può confermare il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione, quando la decisione finale è corretta ma le ragioni giuridiche addotte dal giudice di merito non lo sono.
- Se il contribuente formula una domanda subordinata, come quella di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, il giudice deve esaminarla e motivare espressamente la decisione; l'omissione può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
- L'accoglimento di un motivo procedurale o motivazionale non comporta necessariamente l'annullamento integrale della pretesa tributaria: il giudice del rinvio dovrà decidere soltanto la questione non esaminata, nel rispetto dei punti ormai definiti.
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