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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22521/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 3 ottobre 2010 con cui una parte si obbligava a restituire a due soggetti somme da questi anticipate, senza un termine preciso ma con restituzione a richiesta e in caso di necessità. In primo grado il tribunale aveva accertato l’obbligo di restituzione e, ai sensi dell’art. 1817 c.c., aveva fissato il termine di adempimento al 1° maggio 2041, ritenendo rilevante che il debitore fosse ancora obbligato verso la banca per un mutuo fondiario contratto congiuntamente per l’acquisto di un immobile. In appello i creditori hanno documentato che quel mutuo era stato estinto anticipatamente nel 2017, quindi il presupposto posto a base della decisione di primo grado non era più attuale; la corte d’appello ha ritenuto ammissibile tale produzione documentale e ha riformato sul punto, fissando il termine per la restituzione a dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello. Il ricorso principale denunciava: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale ammesso in appello il documento attestante l’estinzione del mutuo, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere prodotto in primo grado previa rimessione in termini; 2) violazione degli artt. 348-bis e 342 c.p.c. per non avere dichiarato inammissibile l’appello avversario e per difetto di specificità dell’impugnazione. Il ricorso incidentale censurava la compensazione delle spese di lite, deducendo violazione del principio di soccombenza e contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato che, ai fini dell’art. 345 c.p.c., la produzione in appello di un documento formatosi dopo la scadenza delle preclusioni di primo grado è ammissibile quando la sua rilevanza emerge solo dalla sentenza di primo grado e, dunque, l’omessa produzione non è imputabile alla parte. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione della corte d’appello sulla non imputabilità della mancata produzione del documento relativo all’estinzione anticipata del mutuo, poiché la necessità di quel documento era emersa solo in ragione della decisione di primo grado sulla fissazione del termine ex art. 1817 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa all’art. 348-bis c.p.c. e, quanto all’art. 342 c.p.c., ha rilevato la carenza di specificità del ricorso per insufficiente trascrizione dell’atto di appello. È stato infine ritenuto infondato anche il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, perché la motivazione della corte territoriale era congrua e non illogica, e perché non risultava violato il principio di soccombenza, trattandosi comunque di esito non integralmente favorevole per chi aveva agito per il pagamento immediato.

Norme richiamate

  • art. 1817 c.c.

    Il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria può essere fissato dal giudice tenendo conto delle circostanze del rapporto e della situazione concreta.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello sono ammissibili nuove produzioni documentali quando l’omessa produzione in primo grado non sia imputabile alla parte, inclusi i documenti la cui rilevanza emerga solo dalla sentenza di primo grado.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento non è sindacabile in cassazione per il solo fatto che il giudice d’appello abbia deciso nel merito.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura per difetto di specificità dell’appello richiede che nel ricorso per cassazione sia adeguatamente riportato il contenuto dell’atto di gravame.

  • art. 101 c.p.c.

    Il principio del contraddittorio impone di non fondare la decisione su questioni o fatti rilevati d’ufficio che non siano stati discussi tra le parti, ove ciò pregiudichi il diritto di difesa.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    È richiamata come rimedio potenzialmente esperibile per chiedere la rimessione in termini al fine di produrre un documento sopravvenuto o divenuto rilevante.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio di soccombenza, ma il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio, non all’opportunità della compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito quando sorretta da motivazione non illogica e non meramente apparente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’adeguata indicazione del contenuto degli atti richiamati, pena l’inammissibilità della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la prova documentale nuova in appello è ammissibile quando il documento non sia stato prodotto in primo grado per una causa non imputabile alla parte, inclusa l’ipotesi in cui la sua effettiva rilevanza emerga solo dalla sentenza di primo grado.
  • Non può pretendersi che la parte anticipi in primo grado la produzione di un documento la cui utilità probatoria non sia ragionevolmente apprezzabile prima della decisione, specie quando il giudice di primo grado valorizzi d’ufficio un fatto diverso da quelli discussi.
  • La valutazione sulla non imputabilità dell’omessa produzione documentale è tipicamente di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • La doglianza sulla mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. non può essere proposta in cassazione come vizio autonomo del solo mancato uso del rito semplificato; occorre impugnare i vizi propri della sentenza che definisce il gravame.
  • La censura per difetto di specificità dell’appello richiede nel ricorso per cassazione una puntuale riproduzione del contenuto dell’atto di gravame, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza non impedisce la compensazione quando la decisione di merito sia sorretta da ragioni non manifestamente illogiche e l’esito della lite non sia integralmente favorevole a una sola parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMutuo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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