Cassazione Penale, Sentenza n. 14470/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione limitata al capo 1) dell'ordinanza cautelare: si censura la presunta partecipazione di Buffardeci all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che la decisione si fondava su un'adesione acritica alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia prive di riscontro e su una intercettazione in cui il ricorrente millantava caratura criminale. Si contesta che vi siano elementi idonei a dimostrare un apporto stabile all'organizzazione: Buffardeci avrebbe fornito al più episodico aiuto al suo amico Francesco Napoli, partecipando eventualmente ad incontri ma senza contributi concreti alle attività del clan; non avrebbe preso parte ai fatti violenti richiamati e la mera vicinanza o contiguità non può essere confusa con la partecipazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche o consistessero in una proposta alternativa di lettura delle prove senza mettere in discussione la logica del provvedimento impugnato. L'ordinanza di merito era basata su elementi convergenti: dichiarazioni dettagliate e convergenti di collaboratori di giustizia (ex affiliati del clan Santapaola-Ercolano) e numerose intercettazioni che delineavano Buffardeci come uomo di fiducia di Francesco Napoli, con compiti di gestione (mantenimento detenuti, cassa comune, estorsioni, partecipazione a incontri decisionali e interventi per sedare tensioni). Questi elementi sono stati ritenuti idonei a formare i gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa sulla base della convergenza di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che attribuiscono al ricorrente un ruolo stabile e funzionale nell'ambito del clan.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il capo relativo al traffico/illecita detenzione di stupefacenti è stato contestato in misura ma non è oggetto del motivo di ricorso in Cassazione; l'ordinanza aveva comunque ricostruito anche questa fattispecie tra i reati addebitati.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per i ricorsi infondati o inammissibili; applicata qui per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla L. n. 176 del 2020
Ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)
Sez. U, n. 30 del 27/09/1995; Sez. U, n. 16 del 05/10/1994; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021
La Corte ha richiamato principi consolidati sulla nozione di associazione mafiosa e sui criteri per riconoscere l'adesione stabile e l'apporto all'organizzazione: la convergenza di dichiarazioni, riscontri e comportamenti che mostrino adesione consapevole e ruolo riconosciuto dagli altri partecipi può giustificare i gravi indizi necessari per misure cautelari.
Massime di principio
- Ai fini della custodia cautelare per 416-bis serve un quadro di gravi indizi che può essere formato dalla convergenza di più elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, comportamenti concreti) senza che ciascun elemento debba da solo dimostrare la partecipazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se dettagliate e corroborate da riscontri (intercettazioni, atti concreti, coerenza tra dichiarazioni), possono costituire fondamento valido per misure cautelari; la loro attendibilità va valutata nel contesto complessivo, non isolatamente.
- Una censura generica che propone una diversa lettura delle prove senza indicare specifici errori logico-giuridici dell'ordinanza è spesso inammissibile in Cassazione: non è consentita la semplice riesamina del merito probatorio.
- La mera vicinanza o amicizia con esponenti di clan non esclude automaticamente responsabilità, ma per qualificare il reato associativo è necessario dimostrare apporto stabile, adesione cosciente e riconoscimento da parte degli affiliati.
- Le intercettazioni che mostrano ruolo operativo, gestione di rapporti tra affiliati, cura dei detenuti o della cassa comune hanno elevato valore probatorio nel delineare ruoli interni all'organizzazione mafiosa.
- Chi propone ricorso contro ordinanze cautelari deve indicare punti specifici di illogicità, omissione o contraddizione nella motivazione; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanna alle spese.
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