Cassazione Civile, Ordinanza n. 19381/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte di un condomino, della delibera assembleare del 14 ottobre 2015 con cui l'assemblea, al punto 7 dell'ordine del giorno, aveva ribadito che la spesa per la sostituzione delle false persiane fosse a carico del singolo condomino, richiamando analoghi precedenti. La Corte d'appello di Genova aveva accolto l'appello del condomino e annullato la delibera. Il condominio proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla natura non deliberativa del punto dell'ordine del giorno impugnato; 2) violazione dell'art. 1117 c.c. in relazione alla natura condominiale della finestra cieca; 3) omesso esame e valutazione di documenti relativi alla proprietà esclusiva della finestra cieca. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e gli eredi del controricorrente hanno aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato la ritualità della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e l'adesione della controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che non vi è pronuncia sulle spese, per effetto dell'adesione alla rinuncia da parte delle altre parti, e che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale misura riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non la rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso e, in presenza dei relativi presupposti, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
Esclude la pronuncia sulle spese quando le altre parti aderiscono alla rinuncia.
È stato invocato dal ricorrente per contestare la natura condominiale della finestra cieca, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura per intervenuta rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché il contributo aggiuntivo è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 1, comma 17, legge 228/2012
Ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ricorrano i presupposti di legge e vi sia adesione delle altre parti, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
- L'adesione alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese processuali nei termini previsti dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili non si estende, in via analogica, al caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non affronta i motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'intervenuta cessazione del processo.
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