Cassazione Civile, Sentenza n. 9385/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava l'apertura da parte di Bommarito di un secondo varco di accesso su una stradella che attraversa il fondo di Aloisio; Aloisio convenne in giudizio chiedendone la rimozione quale illegittimo aggravio della servitù di passaggio. Bommarito si costituì sostenendo di aver aperto il varco sulla propria proprietà e chiedendo in riconvenzionale il riconoscimento per usucapione della servitù di passaggio sull'intera stradella. In primo grado il Tribunale rigettò la domanda di Aloisio e accolse la riconvenzionale per usucapione (in parte). La Corte d'Appello accolse l'appello di Aloisio negando il diritto di Bommarito ad aprire e mantenere il secondo varco ma confermando l'acquisto per usucapione del primo varco. Bommarito propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, nullità per decisione su domanda nuova, violazione del giudicato interno, errata qualificazione giuridica dell'azione (negatoria vs aggravamento), omissioni motivazionali e vizi nella trattazione dell'usucapione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Bommarito. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: la Corte d'appello non ha deciso su domanda nuova perché la domanda di riduzione in pristino per aggravamento era già contenuta nell'atto di citazione; l'applicazione del rimedio per aggravamento (art. 1067 c.c.) è corretta e trova riscontro nella giurisprudenza della Corte, perché il secondo varco comportava un maggior percorso sulla stradella e una duplicazione degli ingressi, configurando un aggravamento della servitù; la richiesta di usucapione sul tratto fino al secondo varco è stata invece rigettata perché il ricorrente aveva ammesso l'apertura del nuovo varco su porzione di terreno altrui, rendendo impossibile l'acquisto per usucapione di tale estensione, e comunque la Corte d'appello aveva ritenuto la domanda generica. Molti rilievi di fatto prospettati dal ricorrente sono stati considerati inesaminabili in cassazione (vietato riesame del merito). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Usata per qualificare e vietare le innovazioni che aggravano l'esercizio della servitù prediale: la Corte ha ritenuto che l'apertura del secondo varco e il maggiore percorso sulla stradella costituiscano un aggravamento rilevante del peso sulla proprietà servente
Richiamato come fonte dei rimedi in tema di servitù prediali per le alterazioni dei luoghi compiute dal titolare della servitù
Richiamato nel contesto della disciplina delle servitù prediali in combinato con l'art. 1067 per valutare la fattispecie giuridica dell'aggravamento
Citati in relazione all'actio confessoria e alle questioni sull'accertamento del diritto di servitù e dell'usucapione
Richiamato riguardo ai presupposti dell'usucapione e alla necessità di specificità nella domanda
Richiamato in connessione con i diritti di proprietà nella valutazione dell'aggravamento e dei rapporti tra fondo dominante e servente
Invocato in relazione alla pretesa violazione del giudicato interno e alla protezione dell'efficacia delle decisioni anteriori
Richiamato con riferimento al principio del dispositivo e alla preclusione rispetto a decisioni oltre le domande delle parti (ultrapetizione/extrapetizione)
Art. 345 richiamato tra norme processuali; art. 378 citato in relazione alla memoria illustrativa in Cassazione (memoria ex art. 378 c.p.c.)
Fondamento delle censure in cassazione: n.3 per violazione di legge e falsa applicazione, n.4 per nullità per decisione su nuova domanda o ultravpetizione, n.5 per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha valutato e in gran parte dichiarato inammissibili o infondati i motivi riconducibili a queste fattispecie
Richiamato in relazione ai principi di motivazione della decisione e alle doglianze sulla presunta omissione della motivazione
Citati in relazione alle norme sulla decisione e motivazione e sull'istruzione probatoria
Richiamati in tema di prova testimoniale e valutazione delle dichiarazioni dei testi
Invocato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese legali; la Corte ha ricordato che il giudice deve quantificare il compenso tra minimo e massimo delle tariffe e non è vincolato ai valori medi indicati dal decreto
Richiamata in relazione alla normativa sulle spese e sui parametri per la liquidazione del compenso
Richiamato nel quadro delle norme processuali relative alla liquidazione delle spese e ai parametri applicabili
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)
Citato in relazione all'onere del contributo unificato e all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare
Massime di principio
- Distinguere con attenzione tra actio negatoria (azione tesa a far cessare una pretesa o situazione di fatto) e la domanda di riduzione in pristino per aggravamento della servitù: la qualificazione rileva per il rimedio, ma se l'aggravamento è stato chiesto fin dall'atto introduttivo non può essere considerato domanda nuova in appello.
- L'aggravamento dell'esercizio della servitù si valuta non solo sull'opera in sé ma anche sugli effetti attuali e potenziali sul fondo servente: la realizzazione di un accesso aggiuntivo o la duplicazione degli ingressi può costituire di per sé aggravamento rilevante.
- Per l'usucapione di una servitù è necessaria una domanda sufficientemente specifica e la prova di un esercizio continuato come uti dominus; un'ammissione processuale che il varco sia stato aperto su terreno altrui può precludere l'acquisto per usucapione di quella estensione.
- In Cassazione è limitato il sindacato sul fatto: sono inammissibili le doglianze che chiedono una rivalutazione del merito probatorio o del convincimento del giudice di merito, salvo vizi estremi della motivazione (mancanza assoluta, apparente o contraddittoria).
- Chi impugna in cassazione deve contestare tutte le 'rationes decidendi' decisive: se una motivazione alternativa della sentenza non è stata censurata il gravame può essere inammissibile per esistenza di giudicato su quella ratio non impugnata.
- Nella liquidazione delle spese, il giudice ha discrezionalità entro i limiti minimo-massimo delle tariffe; i decreti ministeriali (D.M. 55/2014) non impongono un vincolo ai valori medi indicati e la parte che contesta deve produrre i parametri invocati.
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