Sentenza n. 772/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 185/2025 emessa in data 3 ottobre 2025, dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Caponetti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di eseguire una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione lavoro, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero al giudicato e ha ordinato l’esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all’esecuzione. È stata respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a incentivare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro, costituente il titolo oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto sulla base di tale disposizione il diritto della ricorrente al beneficio economico e aveva condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme dovute.
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’indennizzo richiesto per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione è stato negato perché non ricorrevano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente quale misura acceleratoria.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La disposizione è richiamata quale base della distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato e notificata all’amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- L’amministrazione che non esegue il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato è tenuta a darvi esecuzione integrale, salvo che dimostri l’avvenuto pagamento o l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo residuo.
- La costituzione meramente formale dell’amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza quando il titolo giudiziale non sia stato eseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta può essere disposta preventivamente per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatico: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e le misure adottate dal giudice, quale la nomina del commissario ad acta, siano ritenute sufficienti a incentivare l’esecuzione.
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