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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27568/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fondo dominante)

La controversia

Il Tribunale di Latina aveva costituito a favore di una società una servitù coattiva di passaggio carrabile e pedonale, larga 3,50 metri, su un fondo di proprietà del dante causa dei ricorrenti, per raggiungere la via pubblica Pagnano. La costituzione era stata disposta sulla base della domanda subordinata e dell’interclusione del fondo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 52/2024, depositata il 5 gennaio 2024, respinse l’appello degli eredi, rilevando che il fondo non aveva accesso diretto alla via pubblica e che la coltivazione richiedeva il transito di automezzi agricoli; ritenne praticabile un percorso asfaltato sul fondo servente, mentre l’utilizzo dei percorsi alternativi con gradini avrebbe richiesto onerosi lavori di trasformazione. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Primo: violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.; sostenevano che il fondo non fosse assolutamente intercluso, poiché vi era un viottolo pedonale con cancelletto verso la strada pubblica, e che, ricorrendo al più un’interclusione relativa, occorresse accertare i presupposti dell’art. 1052 c.c.; contestavano inoltre la scelta del percorso asfaltato, prospettando l’ampliamento del viottolo esistente. Secondo: violazione degli artt. 1032 e 1053 c.c., per l’omesso riconoscimento dell’indennità dovuta al fondo servente, nonostante la previsione legale e una richiesta formulata dalla società in via subordinata. Terzo: nullità della sentenza per omessa adeguata motivazione sulle critiche del consulente di parte alla consulenza tecnica d’ufficio. Quarto: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere lasciato a carico degli eredi le spese del primo grado, benché fosse stata respinta la domanda principale della società, diretta all’accertamento della servitù.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è inammissibile: la Corte d’appello aveva ricondotto la fattispecie alla necessità di ampliare il passaggio esistente per consentire il transito di veicoli agricoli, ai sensi dell’art. 1051, terzo comma, c.c.; la qualificazione dell’interclusione e la scelta del percorso, fondate sulla valutazione dei fatti e delle prove, non potevano essere riesaminate in cassazione nei termini richiesti. Il secondo motivo è infondato: l’indennità per la costituzione di una servitù coattiva deve essere oggetto di una specifica domanda del titolare del diritto all’indennizzo; la domanda della società, proprietaria del fondo dominante, non poteva supplire alla mancata domanda dei proprietari del fondo servente. Il terzo motivo è inammissibile perché i ricorrenti non hanno specificato in quali termini le critiche alla consulenza tecnica fossero state sottoposte alla Corte d’appello e quindi non hanno dimostrato che questa fosse tenuta a pronunciarsi su di esse. Il quarto motivo è inammissibile: in presenza di soccombenza, anche solo rispetto a una delle domande, il giudice di merito può non disporre la compensazione delle spese senza dover motivare specificamente tale scelta; il controllo di legittimità sul principio di soccombenza riguarda il caso in cui le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nulla è stato disposto sulle spese di cassazione, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1051, comma 3, c.c.

    l’art. 1051, comma terzo, c.c., stabilisce che la servitù coattiva di passaggio può essere costituita anche «nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno […] di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica».

    La servitù coattiva può essere costituita anche quando un passaggio già esistente debba essere ampliato per rendere possibile il transito di veicoli, compresi quelli a trazione meccanica. La Corte ha ricondotto a tale ipotesi la necessità di consentire il passaggio degli automezzi agricoli.

  • art. 1052 c.c.

    costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Corte di cassazione, se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l’esistenza della interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa) (Cass. 3 gennaio 2020, n. 14).

    La distinzione tra interclusione assoluta e relativa dipende dall’accertamento in fatto circa l’esistenza e l’adeguatezza dell’accesso alla via pubblica; se motivato congruamente, tale accertamento è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione.

  • art. 1053, comma 1, c.c.

    il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda, costituendo l’indennità «un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente» (Cass. 22 settembre 2022, n. 27719; in precedenza, Cass. 21 giugno 2010, n. 14922; Cass. 22 marzo 2004, n. 5680).

    L’indennità per la costituzione della servitù coattiva, commisurata al danno arrecato al fondo servente, è soggetta al principio dispositivo e deve essere richiesta specificamente dal titolare del diritto all’indennizzo; non basta la richiesta formulata dal proprietario del fondo dominante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Nel caso di specie, i ricorrenti assumono di aver rivolto osservazioni alla consulenza tecnica esperita in primo grado, evidenziando profili di contrasto che il tribunale non avrebbe risolto. Non chiariscono affatto, tuttavia, in quali termini tali considerazioni siano state poi sottoposte alla cognizione del giudice d’appello – se, ad esempio, mediante formulazione di apposito motivo, e con l’indicazione di argomenti che ne consentissero lo scrutinio – sì da potersi legittimamente dolere di una carenza di motivazione sul punto, desumibile dal solo fatto che la Corte territoriale avrebbe integralmente recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

    La censura di nullità per difetto di motivazione sulle critiche alla consulenza tecnica richiede che il ricorso specifichi come tali critiche siano state portate all’esame del giudice d’appello; non è sufficiente allegare le osservazioni formulate nel primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È ben vero che, nel caso in cui siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, dai consulenti di parte e dai difensori, alle risultanze della c.t.u., il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma primo, num. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (cfr. Cass. 20 novembre 2023, n. 32069); nondimeno, la deduzione di tale vizio non sfugge alle regole che presiedono alla conformazione del ricorso per cassazione, fra le quali il rispetto dei principii di specificità.

    Quando siano state sottoposte al giudice di merito critiche specifiche e circostanziate alla consulenza tecnica, questi deve motivare puntualmente la scelta tra le conclusioni contrapposte. La relativa censura in cassazione resta però soggetta al principio di specificità del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Il sindacato della Corte di cassazione sulle spese di lite – laddove, come nella specie, riferito al rispetto del principio di soccombenza – è circoscritto alla verifica che il giudice di merito non lo abbia violato, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (ex plurimis Cass. 14 ottobre 2025, n. 27392).

    In cassazione, il controllo sul principio di soccombenza in materia di spese verifica che non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa; non consente di censurare la regolazione delle spese per il solo fatto che una parte abbia prevalso su alcune domande.

  • art. 92 c.p.c.

    In ogni altra ipotesi – compresa quella, qui sussistente, di soccombenza della parte solo rispetto a una delle domande formulate ex adverso – il giudice di merito è libero di disporre la totale o parziale compensazione delle spese per giusti motivi, senza essere tenuto a motivare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di addivenire a tale statuizione.

    Quando una parte soccombe anche soltanto rispetto a una delle domande avversarie, il giudice di merito può disporre o meno la compensazione delle spese e non è tenuto a motivare specificamente la scelta di non compensarle.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.

    Nel caso deciso, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in relazione al procedimento di decisione accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In proposito, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Nel procedimento di decisione accelerata relativo a ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la condanna pecuniaria prevista nel contesto della decisione ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo di riferimento per l’ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater: esso è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La servitù coattiva di passaggio può essere costituita anche per ampliare un passaggio già esistente quando l’ampliamento sia necessario al transito di veicoli, inclusi quelli a trazione meccanica.
  • La qualificazione dell’interclusione come assoluta o relativa dipende dall’accertamento in fatto dell’esistenza e dell’adeguatezza dell’accesso alla via pubblica; se congruamente motivato, tale accertamento è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione.
  • L’indennità dovuta per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio deve essere richiesta specificamente dal titolare del diritto all’indennizzo; la domanda del proprietario del fondo dominante non supplisce alla mancata domanda del proprietario del fondo servente.
  • La censura relativa all’omessa considerazione delle critiche alla consulenza tecnica presuppone che il ricorrente specifichi come e con quali argomenti tali critiche siano state sottoposte al giudice d’appello; il giudice di merito, se sono state formulate critiche specifiche e circostanziate, deve motivare puntualmente l’adesione alle conclusioni tecniche.
  • Il sindacato di cassazione sulla regolazione delle spese, quando è dedotta la violazione del principio di soccombenza, riguarda la sola ipotesi in cui le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la soccombenza anche su una sola domanda consente al giudice di merito di non compensare le spese senza motivare specificamente tale scelta.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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