Cassazione Penale, Sentenza n. 17497/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per reati in materia di stupefacenti (detenzione a fini di spaccio di 2,2 kg di marijuana e 5,40 gr. di presunta cocaina) e reati connessi (ricettazione di armi e munizioni). Le censure principali: violazione di legge e insufficiente motivazione sulla partecipazione di Pullano Giuseppe (si contesta la qualificazione probatoria della sua partecipazione); contestazione della qualificazione della sostanza indicata come "cocaina" poiché la relazione tecnica riportava principio attivo pari a zero e mancavano dati su peso, percentuale di principio attivo e numero di dosi; vizio di motivazione sulla qualificazione della continuazione tra i reati e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi limitatamente al capo relativo alla detenzione di cocaina (capo C) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio su quel capo, disponendo che la Corte d'appello colmi la lacuna motivazionale circa la effettiva natura "stupefacente" della sostanza (ossia la sua concreta capacità di produrre effetti droganti, dato che la relazione tecnica non documentava principio attivo). I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto; pertanto resta irrevocabile l'accertamento di responsabilità e le condanne per gli altri reati (detenzione di marijuana, ricettazione di armi e munizioni ecc.). La Cassazione ha inoltre ritenuto congrua la motivazione di merito sul coinvolgimento di Pullano Giuseppe (videosorveglianza, strumenti per il confezionamento, mozziconi con DNA) e sul diniego delle attenuanti generiche e della continuazione tra tutti i reati.
Norme richiamate
Per la configurabilità del reato di detenzione di sostanze stupefacenti non è necessario accertare la quantità di principio attivo in termini assoluti, ma è necessario dimostrare che la sostanza abbia in concreto effetto drogante o sia idonea a produrre alterazioni psico-fisiche; la sola denominazione nel referto non è sufficiente se manca principio attivo.
Richiamato quale titolo di reato (ricettazione) tra quelli per cui i ricorrenti sono stati condannati; la sentenza di merito ha ritenuto provata la partecipazione con elementi indiziari.
Norma richiamata nella imputazione (come reato contestato insieme ad altri), valorizzata congiuntamente nella valutazione di merito.
Richiamata per la ricostruzione dei reati relativi alla detenzione illegittima di armi e munizioni; la corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità anche per tali fattispecie.
art. 62-bis cod. pen. (riforma d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. l. 24/07/2008 n. 125)
La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede, dopo la riforma, elementi di segno positivo oltre al semplice stato di incensuratezza; la Corte ha ritenuto assenti tali elementi e ha motivato congruamente il diniego.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015 (Mele), Rv. 265976-01
Precisazione giurisprudenziale che pone come requisito per la configurabilità del reato di stupefacenti la dimostrazione dell'effetto drogante concreto o dell'idoneità della sostanza a produrlo; utilizzata dalla Corte per censurare la motivazione della relazione tecnica in punto "cocaina".
Massime di principio
- La qualificazione di una sostanza come "stupefacente" richiede, oltre alla identificazione chimica, elementi che dimostrino la sua concreta capacità di produrre effetti droganti: una mera denominazione nel referto non basta se non è documentata la presenza di principio attivo o l'idoneità all'uso.
- In sede di legittimità la Corte non rimette in discussione apprezzamenti di fatto fondati e logicamente motivati (videosorveglianza, reperti, DNA, strumenti per il confezionamento), salvo che la motivazione presenti vizi logico-giuridici evidenti.
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati è necessaria prova di un comune momento programmatorio o di un programma criminoso unitario; la mera contemporaneità o il fatto che più reati emergano nello stesso contesto non è di per sé sufficiente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi che attestino una significativa riabilitazione o altri segni di persuasione favorevole; dopo la riforma dell'art. 62-bis non è sufficiente l'incensuratezza.
- La Corte di cassazione può annullare con rinvio quando riscontra lacune di motivazione su punti determinanti (es. natura stupefacente della sostanza) rimettendo la valutazione al giudice di merito perché integri la motivazione o compia accertamenti ulteriori.
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