Cassazione Civile, Ordinanza n. 26633/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia aveva ad oggetto il diniego tacito di rimborso di somme versate da una società, quale sostituto d'imposta, alla Regione a titolo di tributo speciale cd. ecotassa per più annualità (2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'ente, ritenendo legittimo il diniego. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more del giudizio sopravveniva una transazione tra le parti; la ricorrente depositava quindi atto di rinuncia al ricorso e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. La regione resisteva con controricorso. Dal testo non emergono i contenuti specifici dei tre motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta a seguito di transazione tra le parti, ritualmente notificata e depositata, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, intervenuta e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo quando ne ricorrono i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta validamente e notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- La sopravvenuta transazione tra le parti può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della declaratoria di estinzione del processo.
- L'ulteriore contributo unificato non può essere applicato in via estensiva fuori dai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese seguono la regola dell'anticipazione da parte di chi le ha sostenute, se così disposto nel provvedimento.
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