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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22998/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per porto, senza giustificato motivo, di un martello da muratore (art. 4 legge n. 110/1975), denunciando: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione di legge per non aver esaminato la sussistenza dell'idoneità dell'oggetto ad offendere e del proposito di arrecare offesa in base alle circostanze di tempo e luogo; 2) vizio di motivazione e inosservanza di legge rispetto al trattamento sanzionatorio: benché il Tribunale avesse già riconosciuto la lieve entità del fatto, applicando tuttavia sia la pena detentiva che la pecuniaria, la Corte d'appello ha confermato la pena senza motivare la scelta di applicare la pena congiunta invece della sola ammenda prevista come possibile dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (confermando la qualificazione dell'oggetto come arma impropria e la motivazione circa la sua idoneità lesiva, nonché la sufficienza della colpa per la contravvenzione). Il secondo motivo è stato invece accolto: la Cassazione ha rilevato la mancanza di motivazione del primo giudice circa l'applicazione della pena congiunta nonostante il riconoscimento, in primo grado e in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, della lieve entità; pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • legge n. 110 del 1975, art. 4

    Disciplina il porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere; distingue armi proprie e improprie. Il comma 3 prevede la possibilità, se ricorre la lieve entità, che il giudice possa applicare soltanto la pena pecuniaria. La Corte ha richiamato tale norma per valutare la rilevanza della lieve entità e il regime sanzionatorio.

  • art. 30 T.U.L.P.S. e art. 45 regolamento

    citati in giurisprudenza richiamata

    Sono stati richiamati per spiegare la nozione di arma propriamente detta (armi da fuoco e bianche) e la distinzione rispetto alle armi improprie; utile per qualificare il martello come arma impropria idonea ad offendere in funzione delle caratteristiche e del contesto.

  • artt. 157, 159, 160 cod. pen.

    art. 159 comma 2 nella versione introdotta dalla legge n. 103/2017

    Richiamati per il calcolo della prescrizione: il fatto commesso nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019 beneficia della sospensione della prescrizione più favorevole introdotta dalla legge n. 103/2017; ciò ha determinato il nuovo termine prescrizionale fino al 7/8/2024.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti dell'impugnazione in Cassazione e la sintesi dei motivi di ricorso rispetto ai provvedimenti di merito.

  • norme procedurali richiamate (d.l. 28/10/2020 n.137 art.23 c.8, d.lgs. 10/10/2022 n.150 art.94 c.2, d.l. 22/6/2023 n.75 art.17)

    Richiami formali relativi alla cessazione della trattazione orale e alle modalità di intervento del Procuratore generale in Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Un oggetto di uso comune (martello, cacciavite, ecc.) può essere qualificato arma impropria se, per caratteristiche (lunghezza, manico, forma) e per circostanze di tempo e luogo, risulta idoneo ad offendere; la valutazione va motivata in modo specifico dal giudice.
  • Nel reato contravvenzionale di porto di oggetti atti ad offendere la responsabilità soggettiva può essere anche colposa; non è sempre necessario dimostrare il proposito doloso di offendere, salvo che la fattispecie richieda maggior rigore in funzione del contesto.
  • Il riconoscimento della lieve entità da parte del primo giudice, se non impugnato dalla parte pubblica, vincola in parte il giudice d'appello: se si mantiene la stessa fattispecie attenuata, il giudice che applica una pena diversa (es. pena congiunta invece della sola ammenda) deve fornire una motivazione esplicita e congrua sulla scelta del trattamento sanzionatorio.
  • I vizi di motivazione esclusivamente sulla quantificazione o composizione della pena possono determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tale punto, se il resto della decisione è sostanzialmente corretto.
  • Nel calcolo della prescrizione per fatti commessi in periodi di modifiche legislative sulla sospensione/interruzione, va applicata la disciplina più favorevole all'imputato (principio di favore), con attenzione agli intervalli di vigenza delle norme (es. legge n. 103/2017).

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