Cassazione Penale, Sentenza n. 22987/2024 del 07/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermava la condanna per lesioni colpose relativa a un sinistro del 04/01/2018. Le censure principali: 1) mancato riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento delle sanzioni amministrative; 2) violazione del principio del "ne bis in idem"; 3) erronea esclusione di rilevanza penale delle sentenze amministrative; 4) assenza nelle contestazioni amministrative di specifiche violazioni degli artt. 140 e 141 C.d.S.; 5) vizi nella valutazione della prova testimoniale e documentale (in particolare l'uso di un presunto filmato inesistente); 6) violazione del principio di non colpevolezza e dell'onere della prova, mancata acquisizione di perizie su visibilità e reattività, mancata determinazione della velocità prudenziale; 7) contestata carenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato e del nesso causale; 8) errata valutazione della responsabilità concorrente e della rilevanza della violazione dell'obbligo d'uso degli occhiali da parte della parte offesa; 9) critiche alla quantificazione della pena e alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul tema "ne bis in idem" e sull'efficacia delle sentenze amministrative il Collegio ha ricordato che il giudice penale non è vincolato dal giudicato amministrativo e che non vi è violazione convenzionale del "ne bis in idem" quando sanzioni amministrative e penali rientrano in un unico sistema purché esista un meccanismo compensativo. Le restanti censure sono state considerate, in sostanza, critiche di merito alla valutazione probatoria e quindi inammissibili ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis D.Lgs. n.274/2000 (limiti di censura sulle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori. Resta confermata, per quanto riguarda il merito del processo di appello, la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente nella misura del 25% e lo aveva condannato in primo grado a multa di euro 200, sospensione della patente per 60 giorni e al risarcimento dei danni (con compensazione parziale delle spese civili).
Norme richiamate
art. 2 cod. proc. pen.
Ribadito il principio di autonomia del giudice penale nella valutazione delle questioni rilevanti per la decisione; il giudice penale non è vincolato da giudicati civili o amministrativi salvo specifiche previsioni.
art. 3, comma 4, cod. proc. pen.
Disposizione che attribuisce efficacia di giudicato ad alcune sentenze extra-penali (es. stato di famiglia/cittadinanza); la Corte osserva che non esiste una regola generale di vincolatività delle sentenze amministrative nel processo penale.
art. 187 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della prova documentale; il giudice penale valuta liberamente le sentenze extra-penali ai fini probatori secondo le norme sul giudizio di utilizzabilità e attendibilità.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul valore probatorio dei documenti e sulla loro valutazione da parte del giudice penale; conferma l'autonomia di valutazione del giudice penale.
art. 4, Protocollo n. 7 CEDU
Riferimento interpretativo alla possibilità che una sanzione formalmente amministrativa sia considerata sostanzialmente penale ai fini del principio "ne bis in idem"; la Corte richiede connessione sostanziale e temporale e garanzie procedurali per evitare violazioni.
artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e art. 39-bis D.Lgs. n. 274/2000
Limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione che assorbono molte censure di merito: le doglianze che sostanzialmente attaccano la valutazione delle prove in sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace sono inammissibili.
art. 133 cod. pen.
Rinvio alla disciplina della misura della pena; la Corte richiama che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo profili di illogicità o violazione di legge non dedotti in termini utili.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla pronuncia di proscioglimento; la Corte non ha ritenuto fondata la censura in assenza di specifici rilievi procedurali idonei a integrare motivo di cassazione.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiesta del ricorrente con riferimento all'onere della prova: la Corte ricorda che contestazioni circa l'accertamento probatorio rientrano nel merito e sono soggette ai limiti di cui agli artt. 606 e 39-bis.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità sulla determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso assenza di colpa che giustifichi diversa pronuncia sulle spese.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, n. 2245/2021; Sez. 3, n. 17855/2019; Sez. 5, n. 31507/2021; Sez. 5, n. 22854/2019; Sez. 5, n. 38218/2022)
Precisa orientamenti consolidati: il giudice penale valuta autonomamente sentenze extra-penali, e la mancanza di collegamento e meccanismi compensativi in alcuni casi esclude la violazione del "ne bis in idem"; inoltre conferma i limiti di cassazione sulle questioni di merito relative a giudizi di appello per reati di competenza del giudice di pace.
Massime di principio
- Le sentenze amministrative o civili che annullano sanzioni non vincolano automaticamente il giudice penale: nel processo penale il giudice valuta autonomamente la prova documentale e le decisioni extra-penali sono utilizzabili secondo le regole processuali penali (art.187 e art.192 c.p.p.).
- Il principio del "ne bis in idem" non è automaticamente violato quando sanzioni amministrative e penali riguardano lo stesso fatto: occorre verificare se le sanzioni fanno parte di un unico sistema e se esiste un meccanismo compensativo per evitare doppia punizione sproporzionata.
- Le censure che in realtà si limitano ad impugnare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono normalmente inammissibili in Cassazione quando la sentenza impugnata è un provvedimento d'appello su reati di competenza del giudice di pace (limiti previsti da artt.606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis D.Lgs. n.274/2000).
- Se si ritiene che una prova decisiva (es. filmato) non sia stata acquisita o sia inesistente, tale questione deve essere sollevata e verificata già in sede di merito; la Cassazione non reinstrada questioni fattuali senza un concreto vizio di diritto.
- Questioni relative all'onere della prova, alla prevedibilità del comportamento della vittima o alla determinazione della velocità prudenziale implicano valutazioni tecniche (perizie, ricostruzioni) che devono essere dedotte e documentate nel processo di merito; l'assenza di tali elementi rende debole il rimedio in Cassazione.
- La quantificazione della pena e la determinazione delle spese civili rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge violazione di legge o motivazione contraddittoria/non logica.
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