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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22988/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge per presunto travisamento della prova: la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sull'esistenza di un secondo prelievo ematico effettuato alle ore 18.23, connesso all'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore, mentre dalla documentazione emerge che fu eseguito un unico prelievo alle ore 16.50 senza che prima fosse dato l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha rilevato che, pur essendosi verificato un travisamento fattuale da parte della Corte d'appello circa l'esecuzione di un secondo prelievo, dalla documentazione emerge che l'avviso di potersi avvalere di un difensore è stato formalmente dato alle ore 18.23 e che i risultati delle analisi sono stati refertati il 21.8.2019. La Corte ha ritenuto che l'atto irripetibile rilevante sia l'accertamento analitico del tasso alcolemico e che tale accertamento sia avvenuto dopo che l'imputato era stato messo a conoscenza della facoltà di difesa; pertanto gli esami sono utilizzabili e la condanna per guida in stato di ebbrezza è confermata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    La normativa sul reato di guida in stato di ebbrezza disciplina gli accertamenti sul tasso alcolemico; nella giurisprudenza richiamata si afferma che tale disciplina, attuando la riserva di legge prevista dall'art. 13 Cost., non richiede un consenso preventivo dell'interessato al prelievo biologico oltre a quello inerente le operazioni sanitarie strettamente necessarie.

  • art. 114 disp. att. Codice di Procedura Penale

    Stabilisce l'obbligo della polizia giudiziaria di avvisare l'indagato/conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore quando sono richiesti accertamenti irripetibili (quali quelli finalizzati all'accertamento del tasso alcolemico). La Corte ha ritenuto che l'avviso reso prima dell'esecuzione dell'accertamento analitico renda utilizzabili gli esami anche se il prelievo materiale fosse stato eseguito precedentemente.

  • art. 356 Codice di Procedura Penale

    Richiamato per affermare l'obbligo di avviso da parte della polizia giudiziaria al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore quando si richiedono esami ematici ai fini dell'accertamento del reato.

  • art. 13, comma 2 Costituzione

    Principio di riserva di legge sulle limitazioni della libertà personale; utilizzato per motivare che la disciplina speciale prevista per gli accertamenti del tasso alcolemico non richiede autonomo consenso preventivo all'esecuzione del prelievo per fini giudiziari.

Massime di principio

  • La distinzione rilevante è tra il prelievo materiale e l'accertamento analitico: l'atto irripetibile può essere considerato il risultato/analisi e non necessariamente il solo prelievo stesso; l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. deve comunque precedere l'atto irripetibile.
  • Se un prelievo è stato eseguito inizialmente per fini terapeutici dalla struttura sanitaria e successivamente richiesto dalla polizia giudiziaria per analisi ai fini penali, la polizia deve informare il conducente della facoltà di avere un difensore quando richiede tale analisi; l'assenza di consenso al prelievo terapeutico non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli esami per fini penali.
  • La documentazione temporale (timestamp dell'avviso, dell'esecuzione analitica e della refertazione) è determinante: anche se il prelievo materiale è antecedente, la prova può essere utilizzata se l'avviso è stato dato prima dell'esecuzione dell'accertamento irripetibile.
  • Errori o travisamenti nella motivazione della Corte d'appello non determinano necessariamente l'annullamento in cassazione se la sostanza probatoria dimostra la legittimità dell'accertamento e la conoscenza da parte dell'imputato dei propri diritti.
  • In casi analoghi conviene verificare sempre la sequenza temporale e la documentazione formale dell'avviso al difensore, del prelievo e dell'analisi per valutare l'eventuale utilizzabilità delle prove biologiche.

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