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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22993/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10.5.2024 che, in sede di rinvio, aveva rifiutato la consegna all'Autorità greca di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso il 21.3.2018 per una condanna a 11 anni e 50.500 euro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e aveva riconosciuto solo la condanna della Corte del Dodecaneso del 23.9.2011 limitatamente al concorso nel favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegale in Grecia, ordinando l'esecuzione in Italia di una pena di 10 anni. Il ricorrente deduceva violazioni di norme (tra cui artt. 10 lett. f), 12 e 13 del D. Lg.vo n. 161/2010 e art. 28 D. Lg.vo n. 10/2021), nullità/contraddittorietà di motivazione in relazione alla ritualità del processo greco, all'assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza greca, all'impossibilità di verificare la prescrizione del reato o della pena, alla mancanza della verifica della "doppia incriminazione" e al rischio di trattamenti inumani o degradanti se consegnato in Grecia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle doglianze fossero precluse per decisione parzialmente passata in giudicato nella precedente fase (rinvio) e che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse correttamente applicato la normativa e la giurisprudenza costituzionale e unionale (anche alla luce dell'intervento legislativo nazionale successivo, DL n.69/2023 convertito con legge n.103/2023). Ha confermato che la questione del rischio di trattamenti contrari alla Convenzione era stata adeguatamente valutata (anche tenendo conto della giurisprudenza CEDU - cfr. Kargaris) e che le garanzie per i cittadini di paesi terzi radicati in Italia erano state estese dal legislatore. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, lett. c), legge n. 69 del 2005

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la norma, nella parte considerata, costituzionalmente illegittima alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia UE; la sentenza d'appello ha recepito tale principio e il successivo intervento legislativo che ha esteso le garanzie ai cittadini di paesi terzi integrati in Italia.

  • D. Lg.vo n. 10 del 2021, art. 28

    Normativa ritenuta applicabile alla vicenda per disciplinare la materia delle consegne e i limiti relativi ai cittadini di paesi terzi residenti in Italia; la Corte ha richiamato l'art. 28 per la corretta regolamentazione del caso.

  • D. Lg.vo n. 10 del 2021, art. 15, comma primo

    Indicata nel provvedimento come la disposizione che ha sostituito, in parte, la disciplina precedente (art. 18-bis legge 69/2005) con riferimento ai limiti alla consegna di cittadini extracomunitari integrati in Italia.

  • Decreto-Legge n. 69 del 2023, convertito con legge n. 103 del 2023

    Intervento legislativo successivo che estende le garanzie previste per cittadini italiani/comunitari anche ai cittadini di paesi terzi "radicati" in Italia, stabilendo condizioni e criteri per valutare l'integrazione e l'effettiva dimora/residenza; la Corte d'appello ha fatto riferimento a questo intervento per ritenere sussistenti i presupposti di integrazione dell'interessato.

  • D. Lg.vo n. 161 del 2010, artt. 10 lett. f), 12 e 13

    Norme richiamate dal ricorrente (legate all'esecuzione della pena e al trasferimento di persone condannate); la Corte di Cassazione ha ritenuto le relative doglianze inammissibili o precluse, senza comunque ritenere fondata la censura sul loro errato esame nella fase di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione procedurale che consente alla Corte di Cassazione di irrogare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 a carico del ricorrente.

  • art. 267 TFUE (procedura pregiudiziale)

    La questione è stata interessata da rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea su questioni incidenti rispetto all'applicazione dell'ordinamento UE, come richiamato nella motivazione.

  • Sentenza della Corte EDU, Kargaris vs Grecia (14.1.2021)

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare il rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri greche; la Corte di appello ha valutato la problematica alla luce di tale giurisprudenza e delle risultanze locali.

Massime di principio

  • Questioni gia' esaminate e decise in una precedente fase di giudizio possono essere precluse: non è ammesso riproporre in cassazione doglianze che costituiscono oggetto di statuizioni parzialmente passate in giudicato.
  • Le pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale possono incidere sulla applicabilità di norme interne (es. art. 18-bis legge 69/2005): il giudice nazionale deve adeguare la decisione alla nuova interpretazione e al successivo intervento legislativo.
  • Per i cittadini di paesi terzi con residenza effettiva e integrazione in Italia il divieto di consegna può trovare limiti maggiori: l'intervento legislativo (DL 69/2023 conv. Legge 103/2023) ha esteso quote di tutela simili a quelle per cittadini UE/italiani.
  • Il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente deve essere valutato concretamente e alla luce della giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU) e delle condizioni carcerarie effettive; una valutazione generica o assertiva può risultare insufficiente.
  • La "doppia incriminazione" e la verifica della finalità della sentenza straniera sono profili essenziali in materia di MAE; l'accertamento richiede che la motivazione consenta di comprendere la condotta attribuita e il ruolo dell'imputato.
  • In sede di cassazione l'inammissibilità comporta, oltre al rigetto, l'onere di spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) salvo giustificato esonero.
  • In caso di conflitto tra norme interne e principi comunitari o costituzionali il giudice di rinvio deve applicare i principi affermati dalla Corte di Giustizia/Corte Costituzionale e tenere conto degli interventi legislativi successivi.

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