Cassazione Penale, Sentenza n. 22991/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che, in sede di riesame cautelare, aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati in materia di stupefacenti e armi. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva principalmente: (i) insufficienza e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per detenzione e ricettazione di armi clandestine, sostenendo che gli elementi indiziari si fondavano soltanto sulla condizione di convivenza con il padre e sulla mera conoscenza dell'esistenza delle armi, senza prove idonee del rapporto materiale tra il detenente e le armi rinvenute; (ii) motivazione apparente sulle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non avesse adeguatamente spiegato perché gli arresti domiciliari fossero inadeguati rispetto alla custodia carceraria. In udienza la difesa ha poi rinunciato al secondo motivo per sopravvenuta concessione degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla gravità indiziaria fossero in gran parte censure di merito non ammissibili in cassazione e che il ruolo della Corte di legittimità non sia la riconsiderazione globale del materiale indiziario. Ha verificato la correttezza logico-giuridica dell'ordinanza impugnata: il Tribunale aveva adeguatamente esposto gli elementi a fondamento della gravità indiziaria (rinvenimento di droga, denaro e materiale per confezionamento in un appartamento usato per lo spaccio; armi, munizioni e kit per la pulizia delle armi occultati nel sottoscala dell'abitazione paterna; monitor collegato a videosorveglianza; analogie fra mattonelle usate per occultare il sottoscala e quelle dell'altro immobile; somme ingenti di denaro). Tali elementi giustificavano la ragionevole inferenza che il ricorrente conoscesse e avesse concorso nella detenzione/ricettazione delle armi. Sul punto cautelare si è soprasseduto perché il difensore ha rinunciato alla questione, essendo nel frattempo stata sostituita la misura carceraria con gli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale alla disciplina delle impugnazioni e dei motivi; usato per indicare la sintesi delle doglianze in ricorso per cassazione.
Regola la esigenza della gravità indiziaria per l'adozione delle misure cautelari personali. La Corte richiama che, in fase cautelare, è sufficiente il requisito della 'gravità' e che gli indizi non devono essere valutati con i medesimi criteri di precisione e concordanza richiesti per il giudizio di merito ex art. 192 c.p.p.
Norma che disciplina la valutazione degli indizi nel giudizio di merito richiedendo gravità, precisione e concordanza; la Corte osserva che tale requisito non si applica integralmente in sede cautelare ai sensi di art. 273.
Indica i limiti del sindacato di legittimità e i motivi di cassazione; la Corte ricorda che il suo compito è valutare la correttezza giuridica e la motivazione del giudice di merito, non rivedere in concreto la migliore ricostruzione probatoria.
Richiamata per spiegare le modifiche al sistema cautelare: la modifica conferma che in fase cautelare rimane determinante il requisito della gravità degli indizi e che il richiamo al comma 2 dell'art. 192 non è operante per tutte le valutazioni cautelari.
Massime di principio
- In un ricorso contro misure cautelari la Corte di Cassazione non procede a una riconsiderazione globale e di merito del materiale probatorio: valuta la correttezza giuridica e la congruenza della motivazione del giudice di merito.
- Per l'adozione di misure cautelari personali è sufficiente il requisito della gravità indiziaria; non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi necessario per la prova nel giudizio di merito (art. 273 c.p.p. vs art. 192 c.p.p.).
- La semplice coabitazione o la mera conoscenza dell'esistenza di un'arma non esclude automaticamente l'ipotesi accusatoria, se sussistono altri elementi (occultamento in luogo comune, somiglianze di materiali, denaro, collegamenti con attività di spaccio, sistemi di videosorveglianza) che rendono plausibile il concorso nella detenzione/ricettazione.
- Il giudice di merito deve esplicitare con chiarezza gli elementi fattuali e le ragioni logiche che consentono di ritenere grave il quadro indiziario; una motivazione che colleghi in modo plausibile gli elementi probatori alle conclusioni cautelari è generalmente sufficiente per superare il sindacato di legittimità.
- Se la difesa rinuncia a specifici motivi di ricorso o se nel frattempo la misura cautelare viene attenuata (es. sostituzione con arresti domiciliari), la Corte può soprassedere sull'esame di quei profili e il ricorso può essere dichiarato inammissibile o rigettato comunque, con condanna alle spese.
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