Cassazione Penale, Sentenza n. 22989/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Velletri che l'aveva dichiarata responsabile del reato previsto dall'art. 186 c.d.s., contestando: I) il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di messa alla prova formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna; II) il successivo rigetto, da parte del Tribunale, di analoga istanza di messa alla prova presentata prima dell'apertura del dibattimento e reiterata nel corso del giudizio; III) la mancata indicazione, nella sentenza, del periodo di sospensione della patente di guida già espiato dalla ricorrente (asseritamente sei mesi). Il fatto di base riguarda un episodio del 8.11.2018 e la pena inflitta dal Tribunale era stata sostituita con lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti del tutto generici: la ricorrente non ha specificato i vizi dei provvedimenti che hanno rigettato la messa alla prova, impedendo alla Corte di valutare l'illegittimità. Quanto alla mancata indicazione del periodo di sospensione della patente già espiato, la Corte ha ritenuto che non competesse al giudice della cognizione indicare tale periodo, trattandosi di materia di esecuzione della sanzione amministrativa. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, cod. strada (connessione ma 2, lett. b))
Norma sostanziale contestata: base della responsabilità per la condotta (fatto del 8.11.2018). La Corte conferma la decisione di merito relativa alla condanna senza intervenire sul merito della qualificazione del reato, essendo il ricorso inammissibile per vizi formali.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato come base normativa per la conversione dell'appello in ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorso deve però rispettare i requisiti di specificità richiesti per l'impugnazione in cassazione.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Precedente richiamato in relazione alla responsabilità (assenza di colpa) nella formazione della causa di inammissibilità: la Corte ritiene che non sussista assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e, pertanto, si impone la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: motivi generici o privi di dettagli sui vizi dei provvedimenti impugnati determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Il rigetto di una domanda di messa alla prova va impugnato con argomentazioni precise che evidenzino le violazioni di legge o i vizi procedurali del provvedimento di rigetto; mere affermazioni generiche non consentono il controllo in sede di legittimità.
- La quantificazione o l'indicazione di periodi di sospensione amministrativa della patente già espiati non rientra nella funzione del giudice di cognizione penale quando si tratta di questioni attinenti all'esecuzione della sanzione amministrativa: tali aspetti sono rimessi agli organi competenti per l'esecuzione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese processuali.
- Una sentenza di merito che abbia sostituito la pena con lavoro di pubblica utilità resta efficace salvo annullamento; la cassazione non interviene se il ricorso non supera i requisiti formali di ammissibilità.
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