Sentenza del 26/11/2021 n. 36769 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questione fiscale relativa all'imposta di bollo sulle note di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegate a un atto di divisione immobiliare. La CTR aveva ritenuto che, essendo la trascrizione dell'accettazione tacita direttamente dipendente dall'atto notarile di divisione, si applicasse il regime forfettario previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 (imposta di bollo 230,00 Euro per atti relativi a diritti immobiliari e loro note di trascrizione), con esenzione dalle imposte separate per le note. L'Agenzia ha invece sostenuto che l'accettazione tacita di eredità è un fatto o negozio distinto dall'atto divisorio e la relativa trascrizione non è consequenziale alla divisione, pertanto soggetta all'imposta fissa di bollo prevista dall'art. 3, comma 2-bis, della Tariffa (59,00 Euro) e ad imposte ipotecarie/tributi ordinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso del contribuente. I giudici hanno ritenuto che il regime di assorbimento/forfetario di cui all'art. 1, comma 1-bis, D.P.R. 642/1972 e al D.Lgs. 23/2011, art. 10, comma 3, si applica solo alle formalità direttamente consequenziali ai trasferimenti di diritti reali poste in essere per gli adempimenti presso catasto e registri. L'atto divisorio di beni ereditari è atto dichiarativo e non rientra tra gli atti di trasferimento traslativi cui si riferisce la norma; l'accettazione tacita di eredità è un fatto giuridico distinto e la sua trascrizione non dipende direttamente dalla divisione. Ne consegue che le note di trascrizione dell'accettazione tacita non beneficiano del regime forfetario e sono soggette alle imposte previste dall'art. 3, comma 2-bis (tra cui l'imposta di bollo fissa di 59,00 Euro), oltre agli eventuali tributi ipotecari/catastali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
Introduce il regime speciale di assorbimento per taluni atti traslativi e le formalità direttamente conseguenziali; la Corte lo interpreta come limitato agli atti e formalità direttamente consequenziali ai trasferimenti di diritti immobiliari effettuati per gli adempimenti catastali e nei registri immobiliari.
D.P.R. n. 642 del 1972, Tariffa Parte I, art. 1, comma 1-bis
Prevede l'imposta di bollo forfettaria di 230,00 Euro per atti relativi a diritti immobiliari e per le note di trascrizione dipendenti da tali atti. La Corte stabilisce che tale agevolazione opera solo se la trascrizione è realmente 'direttamente conseguenziale' a un atto traslativo o a formalità espressamente ricomprese nel perimetro della norma.
D.P.R. n. 642 del 1972, Tariffa Parte I, art. 3, comma 2-bis
Prevede l'imposta fissa di 59,00 Euro per la trascrizione, da applicarsi fuori dai casi previsti dall'art. 1, comma 1-bis. La Corte conferma l'applicabilità di tale misura quando la trascrizione riguarda atti o fatti non direttamente consequenziali a un atto traslativo coperto dal regime forfetario.
Codice Civile, artt. 476, 2646, 2648, 2657, 2660, 2685
Richiamati per la qualificazione civilistica dell'accettazione tacita di eredità e delle trascrizioni; la Corte evidenzia che l'accettazione tacita è un fatto/negozio distinto e che la divisione è un atto dichiarativo la cui trascrizione ha funzione pubblicitaria diversa rispetto alla trascrizione dell'acquisto mortis causa.
Massime di principio
- Il regime forfetario di cui all'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 e il D.Lgs. 23/2011, art. 10, comma 3 si applicano solo alle formalità direttamente consequenziali ai trasferimenti di diritti reali poste in essere per gli adempimenti presso catasto e registri; non si estendono automaticamente a tutte le trascrizioni collegate materialmente allo stesso atto pubblico.
- L'accettazione tacita di eredità è, ai fini fiscali, una fattispecie distinta dall'atto divisorio: la sua trascrizione può richiedere un diverso trattamento tributario e non sempre beneficia dell'esenzione o dell'assorbimento previsto per gli atti traslativi.
- Per stabilire l'imposta dovuta occorre valutare la natura giuridica dell'atto che legittima la trascrizione: se l'atto è meramente dichiarativo (es. divisione tra coeredi) la trascrizione dell'acquisto mortis causa potrebbe non essere considerata 'dipendente' ai fini dell'applicazione del regime forfetario.
- La normativa fiscale valuta la consequenzialità su base funzionale e causale: non conta solo l'unicità del documento pubblico, ma se la formalità di trascrizione è strumentale e direttamente necessaria all'esecuzione degli adempimenti di registro relativi a un trasferimento soggetto al regime speciale.
- In casi analoghi è prudente procedere a valutazioni preventive e, se necessario, a interpelli o richieste di chiarimento all'Agenzia delle entrate, oppure predisporre distintamente le note di trascrizione e la relativa liquidazione per evitare contestazioni e recuperi d'imposta.
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