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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35744/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 19 marzo 2026 per la pena di quattro anni di reclusione. La condanna riguardava violenza sessuale nella forma di cui agli artt. 609-bis, comma 2, n. 1, e ultimo comma, e 609-ter, comma 2, c.p., commessa ai danni di una bambina di età inferiore a dodici anni. Con il primo e il terzo motivo, la difesa ha denunciato violazione degli artt. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., 609-bis, comma 3, e 609-ter c.p. e 656, comma 9, lett. a), c.p.p., sostenendo che l’attenuante della minore gravità dovesse incidere sull’intero fatto e consentire la sospensione anche in presenza dell’aggravante, e richiamando i principi della Corte costituzionale sugli automatismi preclusivi. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per omessa valutazione del tempo di commissione dei fatti, assumendo che fossero anteriori all’inserimento dei reati sessuali nel catalogo ostativo dell’art. 4-bis ord. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati congiuntamente il primo e il terzo motivo: la deroga prevista dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. riguarda puntualmente il delitto di cui all’art. 609-bis c.p. quando sia riconosciuta la circostanza attenuante, e non può essere estesa alla distinta ipotesi aggravata dall’art. 609-ter c.p. L’attenuante della minore gravità non neutralizza l’autonoma rilevanza dell’aggravante ostativa; il richiamo alla sentenza costituzionale n. 253 del 2019 non consente al giudice dell’esecuzione di ampliare la deroga né di disapplicare la disciplina dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo: dal titolo esecutivo risultava che i fatti erano stati commessi tra il 2012 e il 2017, mentre la disciplina ostativa per i reati sessuali in esame era stata introdotta nel 2009 dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 11 del 2009. Non vi era quindi applicazione retroattiva della preclusione. La Corte ha integrato la motivazione dell’ordinanza impugnata sul dato temporale, senza modificarne l’esito.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.

    L’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione quando la pena debba essere eseguita nei confronti di condannato per taluno dei delitti indicati dall’art. 4 bis ord. pen.

    La sospensione dell’ordine di esecuzione è esclusa quando il titolo di condanna rientra nel catalogo dei delitti ostativi richiamato dall’art. 4-bis ord. pen.

  • art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.

    La disposizione introduce una deroga espressa soltanto con riguardo al delitto di cui all’art. 609 bis cod. pen., quando risulti applicata la circostanza attenuante.

    La deroga al regime ostativo è circoscritta al delitto di cui all’art. 609-bis c.p. in presenza dell’attenuante prevista dalla disposizione e non si estende alla distinta fattispecie aggravata dall’art. 609-ter c.p.; non sono ammesse applicazioni analogiche o interpretazioni estensive.

  • art. 609-bis c.p.

    La disposizione introduce una deroga espressa soltanto con riguardo al delitto di cui all’art. 609 bis cod. pen., quando risulti applicata la circostanza attenuante.

    Ai fini della deroga penitenziaria, la previsione riguarda il delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. quando sia riconosciuta la relativa attenuante; non neutralizza, nel caso di condanna anche per l’aggravante di cui all’art. 609-ter c.p., l’autonoma rilevanza di quest’ultima.

  • art. 609-ter c.p.

    Tale dato, risultante dal titolo e non controverso nella sua materialità, colloca la condanna nell’ambito della fattispecie ostativa, senza che il riconoscimento della diminuente di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis cod. pen. possa neutralizzare l’autonoma rilevanza dell’aggravante specificamente richiamata dal catalogo penitenziario.

    L’aggravante di cui all’art. 609-ter c.p., quando richiamata dal catalogo penitenziario e risultante dal titolo esecutivo, mantiene autonoma efficacia ostativa anche se è stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità prevista dall’art. 609-bis c.p.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.l. 23 febbraio 2009, n. 11

    La disciplina ostativa rilevante è stata introdotta, per i delitti contro la libertà sessuale qui in esame, dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha inserito nell’art. 4 bis ord. pen. il comma 1-quater, ricomprendendovi, tra gli altri, i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies cod. pen.

    La disciplina ostativa per i delitti sessuali elencati, rilevante anche ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione, decorre dall’introduzione del comma 1-quater dell’art. 4-bis ord. pen. nel 2009.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La deroga al regime ostativo dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. è eccezionale e va applicata entro i limiti testuali: il riferimento al delitto di cui all’art. 609-bis c.p. in presenza dell’attenuante non può essere esteso per analogia o interpretazione estensiva a una condanna aggravata ai sensi dell’art. 609-ter c.p.
  • Quando il titolo esecutivo comprende un’aggravante specificamente ricompresa nel catalogo ostativo, il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità non elimina l’autonoma rilevanza dell’aggravante ai fini della mancata sospensione dell’ordine di esecuzione.
  • Il richiamo ai principi costituzionali contro gli automatismi preclusivi non autorizza il giudice dell’esecuzione a rimodulare in via interpretativa il catalogo legislativo che determina l’esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione.
  • Per stabilire se la disciplina ostativa sia applicata retroattivamente occorre individuare il momento in cui essa è stata introdotta. Per i delitti sessuali ricompresi nell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., la disciplina rilevante è stata introdotta nel 2009; fatti commessi successivamente ricadono nella disciplina già vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeViolenza sessuale
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleReati sessuali

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