Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18351/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'imputato era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti, con contestuale confisca di somme di denaro già sequestrate. Prima della sentenza il GIP aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, articolato in due profili: da un lato ha denunciato l'erronea applicazione delle norme sulle pene sostitutive e sulla disciplina della sostituzione della pena detentiva breve, sostenendo che il diniego sarebbe stato immotivato o comunque viziato; dall'altro ha censurato la confisca della somma sequestrata, contestando il collegamento della somma di euro 5.000 con l'attività di spaccio. La Corte rileva che le doglianze si limitano a riproporre censure già vagliate dal giudice di merito e non si confrontano con la motivazione, che ha valorizzato l'elevato quantitativo di stupefacente rinvenuto, la somma sequestrata e la conseguente negativa prognosi sulla idoneità della pena sostitutiva, nonché la verosimile origine illecita di parte del denaro confiscato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulle pene sostitutive fossero generiche, meramente assertive e non rispettose dei limiti del giudizio di legittimità, perché volte a sollecitare una nuova valutazione di merito su un apprezzamento già congruamente motivato dal GIP. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la censura sulla confisca, poiché il giudice di merito aveva distinto tra la somma di euro 5.000, priva di giustificazione e sproporzionata rispetto alle capacità economiche dell'imputato, e un'ulteriore somma di euro 605, apparentemente collegabile a lecita attività lavorativa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento su cui è stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    richiamato come norma sui motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla difesa.

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato quale disciplina delle pene sostitutive oggetto della richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate in relazione alla confisca.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    richiamato dalla difesa tra le norme invocate contro la decisione sulla confisca e sulle pene sostitutive.

  • art. 545-bis c.p.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme sulle pene sostitutive.

  • art. 56-bis l. n. 689/1981

    richiamato come base della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

  • art. 58 l. n. 689/1981

    richiamato per i criteri e i limiti della sostituzione, in particolare la prognosi sfavorevole sull'adempimento delle prescrizioni.

  • art. 59 l. n. 689/1981

    richiamato dalla difesa tra le norme sulle pene sostitutive.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la pena concordata.

  • art. 133 c.p.

    usato come parametro per la discrezionalità del giudice nella valutazione della sostituzione della pena e della prognosi sul comportamento del condannato.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dalla Corte per affermare che la verifica dei presupposti delle sanzioni sostitutive è un accertamento di fatto non sindacabile se motivato logicamente.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La concessione delle pene sostitutive della pena detentiva breve è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e può fondarsi sulle modalità del fatto e sulla personalità del condannato.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito quando il giudice abbia motivato in modo congruo e non manifestamente illogico il diniego della pena sostitutiva; il sindacato della Cassazione resta limitato ai vizi di legge e di motivazione realmente rilevanti.
  • Ai fini del giudizio sulla sostituibilità della pena, elementi sintomatici come l'elevato quantitativo di stupefacente e la disponibilità di somme di denaro non giustificate possono legittimare una prognosi negativa sulla funzione rieducativa, preventiva e di controllo della sanzione sostitutiva.
  • La verifica della sussistenza dei presupposti per applicare una sanzione sostitutiva costituisce un accertamento di fatto non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e razionale.
  • La confisca di somme di denaro può essere confermata quando il giudice di merito distingua in modo puntuale tra importi senza giustificazione, sproporzionati rispetto alle capacità economiche dell'imputato e verosimilmente collegati al reato, e somme invece riconducibili a lecita provenienza; una critica meramente assertiva non è idonea a scalfire tale valutazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi e senza indicare concreti errori di diritto o decisive omissioni motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfiscaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.