Sentenza del 27/10/2017 n. 25578 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito della società per il 2003, recuperando a tassazione: ricavi non dichiarati per Euro 196.618; una sopravvenienza attiva di Euro 558.811, derivante dall'asserita insussistenza di un finanziamento infruttifero dei soci; e una quota di ammortamento di Euro 45.684 relativa a spese di ristrutturazione di un impianto sportivo formalmente locato a un'associazione. La società ha contestato la legittimità dei recuperi, sostenendo, tra l'altro, l'effettiva esistenza del finanziamento, l'inerenza delle spese di ristrutturazione alla propria attività e l'intervenuta decadenza dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi della società, confermando il recupero a tassazione della somma di Euro 558.811, poiché la passività contabilizzata come finanziamento soci infruttifero non era adeguatamente documentata né provata nella sua effettiva esistenza. Ha invece accolto il settimo motivo relativo alle spese di ristrutturazione, ritenendo insufficiente la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, che non aveva esaminato adeguatamente gli elementi indicati dalla società circa l'utilizzo effettivo dell'impianto e l'intestazione delle fatture. Sono stati dichiarati assorbiti il sesto, l'ottavo e il nono motivo. È stato inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, poiché la decisione che aveva annullato il recupero di Euro 196.618 per ricavi non dichiarati era motivata in modo insufficiente e non chiariva né l'asserito errore materiale nelle ricevute né l'effettivo riversamento e dichiarazione dei ricavi da parte dell'associazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, comma 1, oggi art. 46
Le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo se dal bilancio non risulta un diverso titolo.
La norma non era applicabile per risolvere la controversia, poiché nel bilancio la posta era qualificata espressamente come finanziamento infruttifero dei soci; il problema principale era comunque la mancata prova dell'effettiva esistenza della passività.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, oggi art. 88, comma 4
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale.
L'esclusione dalla tassazione riguarda versamenti privi di obbligo di restituzione. Non si applica quando la società ha contabilizzato la somma come finanziamento soci infruttifero, che presuppone invece un obbligo di restituzione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5
Richiamata in relazione al principio di inerenza e alla deducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa. La Corte non ha deciso definitivamente la questione sostanziale, ma ha rilevato che la motivazione del giudice di merito era insufficiente.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3
Richiamata in relazione agli ammortamenti dei costi relativi a beni utilizzati nell'attività d'impresa. La questione è stata rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione dell'utilizzo dell'impianto e dell'inerenza delle spese.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Invocata dalla società per sostenere la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'accertamento relativo a un costo pluriennale. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, dichiarandola assorbita dall'accoglimento del motivo sulla carenza di motivazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Richiamata dalla società insieme alla disciplina dei termini dell'accertamento. Anche questa questione non è stata decisa, poiché assorbita dal rinvio disposto per il vizio di motivazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione insufficiente sia sulla deducibilità delle spese di ristrutturazione sia sull'annullamento dei ricavi non dichiarati.
Massime di principio
- Una passività iscritta in bilancio come finanziamento dei soci deve essere supportata da documentazione idonea, coerente e risalente alla sua costituzione; la sola annotazione contabile non dimostra l'effettiva esistenza del debito.
- La qualificazione contabile attribuita dalla società alla posta è rilevante: un finanziamento infruttifero, essendo normalmente rimborsabile, non può essere trattato come versamento a fondo perduto o in conto capitale senza adeguata prova del diverso titolo.
- Per dedurre ammortamenti relativi a lavori su immobili o impianti di terzi occorre dimostrare l'inerenza effettiva all'attività d'impresa, anche mediante contratti, accordi, fatture intestate, prove dell'utilizzo del bene e documentazione dei rapporti economici tra i soggetti coinvolti.
- Il giudice tributario deve esaminare e motivare specificamente tutti gli elementi decisivi prospettati dalle parti; non è sufficiente affermare genericamente che una registrazione sia frutto di errore o che una spesa sia indeducibile.
- Quando ricavi risultano documentati da ricevute recanti la partita IVA della società, l'eventuale sostenuto errore materiale deve essere provato con elementi concreti, così come deve essere dimostrato l'eventuale riversamento dei ricavi a un altro soggetto e la loro corretta dichiarazione fiscale.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte sul merito: comporta una nuova decisione del giudice tributario, che dovrà riesaminare le questioni indicate dalla Corte, mentre restano ferme le statuizioni non annullate, come il recupero della passività non documentata.
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