Cassazione Penale, Sentenza n. 34445/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 29/02/2024 che aveva rigettato l'istanza di rideterminazione della pena detentiva inflitta in sede cognitiva (anni 8 di reclusione e euro 30.000 di multa) alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Corte cost. n. 40/2019). La difesa prospettava violazione degli artt. 2 cod. pen. e 666 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non aveva effettivamente applicato la rideterminazione imposta dalla Corte costituzionale e che la pena base avrebbe dovuto essere fissata in anni 6 di reclusione (applicando gli artt. 132 e 133 cod. pen.), nonostante la Corte d'appello avesse fissato la pena base in anni 7 di reclusione prima della pronuncia della Corte costituzionale del 2019.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato/inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione: i reati ascritti al ricorrente risalgono al 2009, quindi la pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 (che ha modificato la cornice edittale per reati commessi nel periodo successivo alla sentenza n. 32/2014) non ha efficacia retroattiva in malam partem rispetto a fatti del 2009. Inoltre la Corte d'appello, nel processo di cognizione, aveva già operato la valutazione della pena tenendo conto delle pronunce costituzionali rilevanti e aveva fissato la pena base in anni 7, coerente con la cornice applicabile. Ne consegue che non sussisteva titolo giuridico per una nuova rideterminazione in sede esecutiva; perciò il giudice dell'esecuzione ha legittimamente rigettato l'istanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1)
nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di reclusione in anni otto (poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità)
La Corte ha ricordato che la declaratoria di incostituzionalità modifica la cornice edittale solo con effetti nei limiti temporali indicati dalla pronuncia delle Corti costituzionali; la sentenza n. 40/2019 incideva solo sui reati commessi nel periodo di efficacia della precedente restaurazione del minimo (post sent. n. 32/2014). Per reati del 2009 la cornice applicabile restava quella con minimo di 6 anni.
Richiamato dal ricorrente come violato, ma la Corte ha escluso che la formula invocata potesse giustificare la rideterminazione in sede esecutiva per i fatti del 2009.
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la censura, tuttavia la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e impropria rispetto ai termini corretti dell'istanza esecutiva.
Norme che il giudice dell'esecuzione utilizza per la rideterminazione della pena (criteri di adeguatezza e proporzionalità). La Corte conferma che, se deve rideterminare, il giudice deve applicare questi criteri e non un metodo meramente aritmetico, ma tale obbligo opera solo se la modificazione della cornice edittale ha effettiva incidenza temporale sui fatti considerati.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Procedura prevista per l'accordo sulla rideterminazione della pena in sede esecutiva; la Corte richiama che tale procedimento rimane la via ordinaria e che il giudice può determinare autonomamente la pena solo in mancanza di accordo.
art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87
Principio secondo cui le norme dichiarate incostituzionali non hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; la Corte lo richiama per dire che gli effetti in malam partem non si estendono retroattivamente oltre i limiti stabiliti.
Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Declaratoria di incostituzionalità della parte dell'art. 73 che fissava il minimo in 8 anni; la Corte di legittimità ha precisato che gli effetti di tale pronuncia si applicano nei limiti temporali coerenti con la vicenda normativa e non retroattivamente ai fatti anteriori all'ambito di efficacia.
Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2014
Pronuncia precedente che aveva ripristinato il testo normativo con il minimo in anni otto per alcune condotte; la valutazione della Corte di cassazione precisa che le modificazioni successive e le relative pronunce incidono solo sui fatti commessi nel periodo di efficacia.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U n. 42858/2014, n. 33040/2015, n. 37107/2015 e altre pronunce)
Principi affermati: il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena quando la declaratoria di incostituzionalità incide sul trattamento sanzionatorio e la pena non è stata interamente eseguita; la rideterminazione non può essere meccanicistica ma deve seguire gli artt. 132-133 cod. pen.; la rilevanza temporale della pronuncia costituzionale va valutata caso per caso.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma penale che incide sulla commisurazione della pena può giustificare la rideterminazione della pena in sede esecutiva solo se la modifica della cornice edittale ha effetti giuridici sul periodo di commissione del reato (effetti non retroattivi in malam partem oltre i limiti stabiliti).
- Se la pronuncia costituzionale ha modificato il minimo o il massimo edittale, il giudice dell'esecuzione deve rinnovare la valutazione sanzionatoria in favore del condannato quando la pena non sia stata ancora interamente eseguita, applicando i criteri di adeguatezza e proporzionalità degli artt. 132 e 133 cod. pen. e non un calcolo meramente aritmetico.
- Quando il giudice del merito in sede cognitiva ha già valutato e adeguato la pena alla cornice edittale corretta (anche tenendo conto di pronunce costituzionali rilevanti), l'esecuzione non ha titolo a una nuova rideterminazione basata su pronunce successive che non incidono temporalmente sui fatti.
- Le doglianze in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al calcolo della pena, se attengono a errori nella fase di cognizione, devono essere proposte nei mezzi di impugnazione ordinari; l'obbligo del giudice dell'esecuzione si limita alla verifica dell'illegalità sopravvenuta della pena e alla sua eventuale rideterminazione secondo le regole procedurali e sostanziali previste.
- La riduzione della pena in sede esecutiva non avviene automaticamente: va verificata la concreta incidenza della modifica normativa sul giudizio di gravità e sulla proporzione della pena, con esclusione della rideterminazione solo nei casi in cui la pena sia stata fissata al massimo o in misura prossima al massimo edittale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34386/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34390/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2024 del 12/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →