Cassazione Penale, Sentenza n. 09811/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava, in larga parte, le condanne di primo grado per reati tributari e per autoriciclaggio. Le censure principali riguardano: 1) incompetenza territoriale (sostenendo che il luogo di consumazione dell'autoriciclaggio fosse nel circondario di Nocera Inferiore o Nola e non Trieste, con richiamo a versamenti e atto notarile perfezionato in Scafati); 2) nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi per difetto del potere di iniziativa del Pubblico Ministero (art.178 c.p.p. e art.54 c.p.p.); 3) doglianze sulla mancanza di prova o insufficienza della motivazione circa il concorso nella commissione dei reati tributari e la rilevanza delle risultanze tecniche e testimoniali (omessa valutazione di consulenze di parte, mancata considerazione di specifici testimoni, errore nell'attribuzione di ruoli gestori); 4) contestazione della configurabilità dell'autoriciclaggio nel caso di reati tributari quando il presunto "provento" sia un mero risparmio di imposta (cd. risparmio di spesa) e relativa illegittimità della confisca; 5) vizi procedurali relativi al diritto di difesa (notifiche, escussione testimoni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondate le eccezioni di incompetenza territoriale, affermando che il momento consumativo dell'autoriciclaggio realizzato tramite bonifico è l'esecuzione/recezione del bonifico presso la banca fisicamente ubicata nel luogo, e che nel caso concreto i bonifici rilevanti sono stati ricevuti in Trieste. Ha inoltre ritenuto legittima la ricostruzione di merito riguardo alla sussistenza degli elementi dei reati tributari e dell'autoriciclaggio, confermando la valutazione congiunta delle decisioni di primo e secondo grado (doppia conforme) e precisando i limiti del sindacato di legittimità (divieto di rinnovazione del merito in cassazione salvo vizi di motivazione decisivi). La Corte ha ribadito che, quanto ai reati tributari, il profitto può consistere nel risparmio d'imposta e che tale risparmio può costituire il provento reinvestito ai fini dell'autoriciclaggio; ne consegue la legittimità della confisca disposta. Richieste di riesame della prova, diverse valutazioni di merito o omissioni di esame di elementi non decisivi sono state ritenute inammissibili o non idonee a sovvertire le conclusioni di merito. In sintesi: ricorsi tutti respinti, confermate condanne e misure accessorie/di confisca nella misura valutata dai giudici di merito.
Norme richiamate
Norma sull'autoriciclaggio: la Corte conferma che il reato si consuma con l'impiego/sostituzione/trasferimento di utilità derivanti da reato presupposto e che, nel caso di delitti tributari, il "provento" può consistere nel risparmio d'imposta reinvestito
Definisce gli illeciti tributari presupposti; la Corte richiama la normativa per valutare elemento soggettivo e oggettivo dei reati fiscali
Dichiarazione fraudolenta mediante artifici: la Corte ricorda che, in struttura bifasica, è rilevante la consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione anche se l'attività ingannatoria è stata posta in essere da altri
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: norma richiamata per il giudizio sulla fittizietà delle operazioni e sulla responsabilità di emittenti e utilizzatori
D.P.R. n. 633/1972 art. 8 (e art. 8-bis)
Norme sull'IVA e sulle esenzioni: la Corte le utilizza per valutare la materialità delle operazioni in esenzione e l'obbligo di controllo delle imprese
Regole di competenza territoriale: la Corte applica i criteri per individuare il luogo di consumazione del reato (locus commissi delicti), valorizzando l'esecuzione del bonifico presso banca fisicamente ubicata
Permette al P.M. di trasmettere atti ad altra Procura; la Corte afferma che la nuova valutazione della competenza è possibile se mutano gli elementi probatori e che l'invio non è vincolante alla statuizione precedente
art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Nullità per carenza del potere di iniziativa del P.M.: la Corte valuta e respinge la doglianza ritenendo che, nel caso concreto, non si sia determinata la nullità assoluta invocata dai ricorrenti
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Motivazione della sentenza: la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e quando la mancata risposta costituisce vizio rilevante
Concorso di persone nel reato: richiamato per valutare la partecipazione e il concorso degli imputati nelle condotte contestate
Massime di principio
- Per l'autoriciclaggio commesso tramite bonifico, il luogo rilevante per la competenza territoriale è il luogo di esecuzione/recezione del bonifico presso la banca fisicamente ubicata (locus commissi delicti), non necessariamente il luogo di formulazione dell'ordine o il luogo in cui sono avvenuti atti preparatori.
- Il Pubblico Ministero può trasferire o ritrasmettere atti ad altra Procura ai sensi dell'art.54 c.p.p.; ciò non determina automaticamente nullità degli atti se successivamente il P.M. del nuovo ufficio riconsidera la competenza alla luce di elementi diversi o nuovi.
- In materia di autoriciclaggio con reato presupposto tributario, il "provento" può consistere anche nel risparmio d'imposta (omesso versamento IVA); tale risparmio, se reinvestito in attività economiche, può integrare il reato e legittimare la confisca.
- La Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che la sentenza impugnata sia viziata da insufficiente o assente motivazione su elementi decisivi.
- Per far valere un vizio di diritto con riferimento al diritto di difesa (ad es. escussione testimoniale in assenza dell'imputato) occorre dimostrare il concreto pregiudizio e indicare quali prove suscettibili di mutare l'esito siano state inoperosamente acquisite o non acquisite.
- Le deduzioni difensive basate su consulenze di parte o su elementi documentali devono essere valutate nel loro carattere eventualmente decisivo: l'omessa considerazione è censurabile solo se quegli elementi, se adeguatamente valutati, avrebbero dovuto necessariamente condurre a esito diverso.
- La qualificazione delle cosiddette 'cartiere' o di società filtro può essere determinata da un insieme di elementi indiziari (assenza di struttura operativa, prezzi anomali, rapporti documentali, dipendenze gestionali); la prova può essere prevalentemente indiziaria purché concatenata logicamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09584/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09585/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09586/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09746/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09747/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09748/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →