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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21684/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

La controversia origina da un pignoramento presso terzi eseguito dall'ente di riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, presso il terzo pignorato per il recupero di un credito previdenziale risultante da plurime cartelle di pagamento nella titolarità dell'ente previdenziale. La debitrice proponeva opposizione contro l'esecuzione; il giudice di merito qualificava però l'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la dichiarava inammissibile per tardività. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere qualificata anche come opposizione all'esecuzione, perché investiva sia vizi formali del pignoramento sia la nullità derivante dalla mancata notifica degli atti presupposti; 2) violazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere ritenuto legittimo il pignoramento nonostante la asserita mancata, errata o irregolare notifica degli atti presupposti; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il tribunale pronunciato sulla dedotta irregolarità delle notifiche degli atti prodromici.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Prima rileva l'inammissibilità della costituzione dell'ente previdenziale intimato, perché effettuata con modalità irrituali e tardive, in assenza di controricorso. Nel merito processuale, la Corte reputa il ricorso privo del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c., perché non contiene una ricostruzione chiara ed esauriente della vicenda sostanziale e processuale, delle domande proposte in opposizione, delle conclusioni e delle difese, né consente di comprendere il thema decidendum senza accedere agli atti. Inoltre, il secondo motivo è dichiarato inammissibile anche per difetto di specifica riproduzione e localizzazione dei documenti relativi alle notifiche contestate, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico e non questioni giuridiche o difensive; in ogni caso il giudice di merito non avrebbe potuto esaminare la regolarità delle notifiche se l'opposizione ex art. 617 c.p.c. era stata proposta tardivamente. La Corte non dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, ritenendo che le ragioni di inammissibilità rendano superfluo l'adempimento. Nessuna statuizione sulle spese, per la irrituale costituzione dell'ente previdenziale e la mancata difesa dell'ente di riscossione. Viene altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non può risolversi in cenni frammentari o rinvii disorganici agli atti: deve consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale e il thema decidendum senza consultare altre fonti.
  • Le censure fondate su documenti o atti di causa sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto rilevante né ne indica specificamente la collocazione e l'acquisizione nel fascicolo, in modo da consentire il controllo di legittimità.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per denunciare questioni giuridiche, omissioni argomentative o valutazioni difensive.
  • Nell'opposizione esecutiva, soprattutto se proposta contro un pignoramento presso terzi in ambito riscossivo, il thema decidendum è delimitato dai motivi introdotti nell'atto originario; non sono consentiti motivi nuovi nella successiva fase di legittimità.
  • La tardiva proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi preclude al giudice l'esame delle doglianze sui vizi formali dell'atto esecutivo e degli atti presupposti.
  • La costituzione dell'intimato in cassazione deve avvenire con le forme e nei termini previsti dal codice; una mera procura speciale tardiva non equivale a controricorso e non vale a costituire validamente la parte.
  • Se l'inammissibilità del ricorso impedisce una compiuta cognizione della vicenda processuale, la Corte può non disporre l'integrazione del contraddittorio quando ciò sia incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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