Cassazione Civile, Ordinanza n. 29955/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello incidentale della contribuente, ritenendo che il terzo assuntore avesse acquistato i beni direttamente con il decreto di omologa e che la fattispecie rientrasse nell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, con esclusione dell'alternatività IVA/registro. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento del precedente di legittimità richiamato; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rispetto del giudicato asseritamente discendente dall'ordinanza n. 3286/2018; 4) violazione dell'art. 8 della tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo l'applicabilità della lett. g) come norma speciale; 5) violazione degli artt. 21 e 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986, per sostenere che l'imposta dovesse essere calcolata solo sull'attivo trasferito, con applicazione dell'aliquota dello 0,50% per i crediti di denaro e al netto dei debiti accollati; 6) violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 131/1986, lamentando che la CTR avesse escluso il principio di alternatività IVA/registro pur a fronte di passività rientranti nel campo IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi dal primo al quarto; ha accolto il quinto motivo nei limiti indicati in motivazione; ha dichiarato assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nel concordato fallimentare con terzo assuntore, l'imposta di registro va commisurata proporzionalmente al valore dei beni e dei diritti trasferiti, escludendo dalla base imponibile il contestuale accollo dei debiti e applicando le diverse aliquote in base alle componenti dell'attivo fallimentare.
Norme richiamate
art. 8 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è tassabile in misura proporzionale in ragione degli effetti immediatamente traslativi; la lett. g) sugli atti di omologazione non è la norma applicabile alla fattispecie.
Il comma 2 non si applica perché richiede un negozio complesso; il comma 3 opera nel senso che gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni non sono soggetti a imposta e non entrano nella base imponibile.
art. 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione della base imponibile, ma il suo rilievo viene superato dall'applicazione dell'art. 21, comma 3, e del criterio tariffario dell'art. 8.
La censura sul principio di alternatività IVA/registro resta assorbita dall'accoglimento del quinto motivo, poiché le passività non vanno considerate nella base imponibile.
Il preteso giudicato esterno/interno invocato dalla contribuente non è ravvisato, anche perché il precedente richiamato non imponeva una soluzione diversa e riguardava altre parti.
Richiamato unitamente all'art. 2909 c.c. per dedurre l'efficacia del giudicato; la Corte esclude la fondatezza della censura.
La doglianza di travisamento è respinta; il dissenso rispetto a un precedente giurisprudenziale non integra travisamento della prova.
Parimenti, non vi è violazione delle regole sulla valutazione della prova, poiché la CTR ha svolto un autonomo iter argomentativo.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nella censura sulla motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente e sopra il minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; censura respinta.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione; la Corte esclude che la decisione impugnata sia priva della motivazione richiesta.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamate per le varie censure; la Corte accoglie solo la censura di violazione di legge relativa alla base imponibile.
Richiamato per affermare che, ai fini dell'imposta, rilevano gli effetti dell'atto più che il suo titolo.
art. 6 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato per l'aliquota applicabile ai crediti aventi ad oggetto somme di denaro, ove la massa attiva comprenda solo crediti.
art. 9 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel ragionamento dell'Ufficio, ma superato dalla qualificazione della fattispecie nell'art. 8, lett. a).
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, il decreto di omologa può produrre effetti immediatamente traslativi; ai fini dell'imposta di registro, la tassazione segue quindi la disposizione tariffaria relativa ai provvedimenti giudiziari traslativi e non quella generica sugli atti di omologazione.
- La base imponibile dell'imposta di registro va determinata sul valore dei beni e dei diritti trasferiti all'assuntore, con esclusione dell'accollo contestuale e collegato dei debiti, che non deve essere computato come componente imponibile.
- L'art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 opera quando l'accollo di debiti ed oneri è collegato e contestuale ad altre disposizioni: tali accolli non sono soggetti a imposta e non devono entrare nel calcolo della base imponibile.
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, se l'attivo comprende solo crediti oppure componenti eterogenee, l'imposta proporzionale va applicata con le aliquote corrispondenti alle singole componenti dell'attivo trasferito.
- Il travisamento rilevante in cassazione non consiste nel semplice discostarsi da un precedente di legittimità, ma nell'uso di un dato probatorio inesistente o contraddetto dagli atti processuali.
- La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è quando la decisione espone, in modo coerente, la ragione della soluzione adottata.
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