Cassazione Civile, Ordinanza n. 25112/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda della società fornitrice di pagamento del residuo prezzo di una fornitura di materiale edile. L'acquirente sosteneva di avere già versato parte del prezzo in contanti e parte con assegno, e di non dovere ulteriori somme perché una parte della merce non sarebbe stata consegnata. I giudici di merito hanno invece ritenuto provata la consegna dell'intera fornitura e non provato il pagamento in contanti. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, in subordine, omesso esame di fatti decisivi in relazione al pagamento di Euro 2.000 in contanti; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla consegna della merce. La Corte ha rilevato che entrambe le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura ex art. 115 c.p.c. era impropriamente usata per contestare la valutazione comparativa delle prove, attività riservata al giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la sentenza impugnata era una "doppia conforme" e il ricorrente non aveva indicato differenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c. si celava ancora una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è configurabile quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando si contesta la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
La violazione si ha se il giudice disattende prove legali oppure attribuisce valore legale a prove che ne sono prive; non è denunciabile per contestare il prudente apprezzamento delle prove non legali, salvo i limiti del vizio motivazionale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La sua deduzione non può essere usata per chiedere una rivalutazione del merito probatorio sotto forma di violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio è inammissibile nelle ipotesi di "doppia conforme" quando il ricorrente non dimostri la divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Nella doppia conforme il ricorso per cassazione non può essere proposto per omesso esame di fatti decisivi, salvo che sia dimostrata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
La norma sull'onere della prova non può essere invocata per sollecitare una nuova lettura delle prove, ma solo per denunciare un reale errore di riparto dell'onere probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite al processo o attribuisca valore legale a prove che non lo hanno; non è invece ammesso trasformare tali censure in un sindacato sulla semplice preferenza accordata ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi.
- Nel caso di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La doglianza relativa all'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se denuncia un vero errore nel riparto dell'onere probatorio; è inammissibile quando si limita a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
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