Sentenza del 08/08/2024 n. 22425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto nel 2013 il rimborso del credito IVA relativo al periodo d’imposta 2012, indicandolo nel quadro VR-2013. Il 16 settembre 2014 l’Agenzia aveva sospeso il rimborso, richiamando l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 e motivando la decisione con la presenza di contenziosi pendenti relativi ad accertamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007. Dopo l’annullamento della sospensione da parte della CTP di Taranto, la CTR della Puglia aveva accolto l’appello dell’Ufficio e ritenuto legittimo il provvedimento. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: motivazione apparente della sentenza; insussistenza dei presupposti legali per la sospensione ai sensi dell’art. 38-bis; violazione degli obblighi di motivazione del provvedimento cautelare; violazione della par condicio creditorum nel concordato; e omessa pronuncia su tale ultima questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur contestata come apparente e contraddittoria, rendeva comprensibile la ragione della decisione, individuata nella pendenza dei contenziosi tributari. Ha accolto il secondo motivo: l’art. 38-bis, nella disciplina applicabile, consentiva la sospensione in presenza delle specifiche ipotesi di condotte penalmente rilevanti connesse a operazioni inesistenti, mentre il provvedimento si limitava a richiamare contenziosi pendenti e accertamenti per gli anni 2005-2007. Non risultavano quindi né i presupposti dell’art. 38-bis né un chiaro ricorso agli altri strumenti cautelari, che avrebbero richiesto un formale provvedimento adeguatamente motivato e portato a conoscenza della contribuente. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando la sospensione del rimborso. Non sono indicate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma, che a partire dal 13 dicembre 2014 è stata modificata richiamando uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, riconosce una tutela cautelare dell'Amministrazione finanziaria per le sole ipotesi nelle quali, alla richiesta di rimborso di un credito avanzata dal contribuente, si contrappongono verifiche su condotte penalmente rilevanti in materia di evasione d'imposta a mezzo di operazioni inesistenti.
La sospensione prevista dall’art. 38-bis è uno strumento specifico, circoscritto alle ipotesi di verifiche su condotte penalmente rilevanti connesse a operazioni inesistenti. La mera pendenza di contenziosi tributari o di accertamenti relativi ad altre annualità non è sufficiente, da sola, a giustificare la sospensione ai sensi di questa disposizione.
Art. 23, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia tributaria la causa di sospensione del pagamento di un rimborso (cd. fermo amministrativo), prevista a favore dell'Amministrazione finanziaria dall'art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - che costituisce disciplina specifica rispetto all'istituto di cui all'art. 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 1923 - può essere fatta valere anche nel corso del giudizio che abbia ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta del rimborso medesimo, a condizione, però, che sia adottato un formale provvedimento di sospensione; tale atto deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un'adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris della vantata ragione di credito da parte dell'Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell'interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale.
Il fermo amministrativo può essere utilizzato anche in relazione a una domanda di rimborso, ma occorre un provvedimento formale, adeguatamente motivato quanto alla plausibilità del credito vantato dall’Amministrazione e regolarmente portato a conoscenza del contribuente.
Art. 69, comma 6, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Laddove invece la tutela cautelare si relazioni alla sola prospettazione di compensazioni tra crediti, oppure ad accertamenti in corso, nulla impedisce che l'Ufficio faccia ricorso agli altri strumenti cautelari (cfr. Cass., 31 ottobre 2018, n. 27784), ma ciò deve essere ben chiaro e supportato da motivazione esaustiva.
Quando la ragione della sospensione consiste nella possibile compensazione tra crediti o in accertamenti in corso, l’Amministrazione può ricorrere agli strumenti cautelari diversi dall’art. 38-bis, incluso il fermo amministrativo; deve però identificare chiaramente lo strumento utilizzato e motivare in modo esaustivo il provvedimento.
Art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La disposizione è richiamata dalla disciplina dell’art. 38-bis quale riferimento per i reati che possono fondare la specifica tutela cautelare sul rimborso IVA. La decisione non ne esamina autonomamente gli elementi, ma chiarisce che la sospensione ex art. 38-bis richiede verifiche relative alle condotte penalmente rilevanti contemplate dalla disciplina.
Art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 2 dello stesso decreto, tra i reati cui la disciplina dell’art. 38-bis collega la sospensione cautelare del rimborso. La mera pendenza di controversie tributarie, senza elementi riconducibili alle specifiche condotte penalmente rilevanti, non soddisfa tale presupposto.
Art. 111, comma 6, della Costituzione
La ricorrente lo ha invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza d’appello. La censura è stata respinta perché la CTR aveva reso percepibile la ragione della decisione e il percorso logico seguito.
Artt. 112 e 132, comma 4, c.p.c.
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alle doglianze processuali sulla motivazione e sull’omessa pronuncia. La censura motivazionale è stata rigettata; la distinta doglianza di omessa pronuncia è rimasta assorbita.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato invocato nelle censure sulla motivazione della sentenza tributaria e sull’omessa pronuncia. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR sul punto esaminato, mentre la censura relativa alla par condicio creditorum è stata assorbita.
Massime di principio
- La legittimità di una sospensione del rimborso dipende dallo strumento cautelare effettivamente adottato e dai relativi presupposti: non è sufficiente richiamare genericamente contenziosi pendenti o accertamenti.
- Se l’Amministrazione usa l’art. 38-bis per sospendere un rimborso IVA, deve emergere il collegamento con le specifiche verifiche su condotte penalmente rilevanti in materia di operazioni inesistenti; la pendenza di controversie tributarie relative ad altre annualità non basta.
- Se la sospensione è invece fondata su possibili compensazioni con controcrediti o su accertamenti in corso, l’Ufficio può ricorrere agli strumenti cautelari appropriati, ma deve indicare chiaramente la base giuridica e adottare un provvedimento formale, adeguatamente motivato e portato a conoscenza del contribuente.
- La motivazione di una sentenza non è apparente solo perché sintetica o contestata: lo è quando non permette di comprendere le ragioni della decisione e di controllare il percorso logico seguito.
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