Cassazione Civile, Ordinanza n. 14391/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce in una divisione ereditaria relativa alla successione di due de cuius, nell'ambito della quale un coerede, già investito della gestione di beni e somme della massa ereditaria, era stato condannato in primo grado a restituire alle altre coeredi le somme da lui incassate o trattenute nell'esercizio dell'amministrazione. In appello la decisione era stata riformata solo marginalmente, con conferma della condanna per la differenza tra quanto riscosso e quanto effettivamente ripartito. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1722 n. 4 e 1713 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il conto fosse stato reso al notaio, che il saldo fosse già stato ripartito fra i coeredi, che la gestione si fosse svolta per lungo tempo con atti compiuti con la de cuius, che alcuni canoni fossero stati pagati direttamente agli eredi e che il conto fosse stato reso quando la mandante era ancora in vita; (2) violazione delle norme in tema di divisione ereditaria, per avere la Corte d'appello rifiutato la richiesta di rinnovare la stima dei beni comuni; (3) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che una somma di lire 345.000.000 non facesse parte dell'eredità, ma gli fosse stata consegnata in esecuzione di un mandato della de cuius destinato a favorirlo per il corrispondente importo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché non censuravano validamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità; inoltre, per il vizio di omesso esame, ha rilevato la doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nella divisione giudiziale la stima va aggiornata alla data della decisione, ma che la parte che chiede l'aggiornamento deve allegare i fatti che lo giustificano, onere non assolto dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente, mentre non è stata disposta statuizione sulle spese verso l'intimata non costituita; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che la censura non si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente in tema di resa del conto del mandatario, ma la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire la decisione di merito.
il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, quando appello e primo grado hanno deciso allo stesso modo la questione di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto forma di violazione di legge o omesso esame, non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la questione sia stata decisa conformemente in primo e secondo grado, operando il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Nella divisione giudiziale la stima dei beni deve essere aggiornata al momento della decisione per garantire l'uguaglianza tra i condividenti, ma l'aggiornamento non avviene automaticamente: la parte che lo invoca deve allegare i fatti che lo giustificano.
- Chi pretende di trattenere somme appartenenti alla massa ereditaria deve dimostrare un titolo idoneo a legittimarne la ritenzione o esborsi idonei a ridurre l'importo dovuto pro quota; in mancanza, è tenuto alla restituzione della differenza.
Come è indicizzato
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