Cassazione Penale, Ordinanza n. 28747/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale alla pena di 8.000 euro di ammenda per il reato di gestione illecita di rifiuti. Con un solo motivo di ricorso deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo la propria incensuratezza e l'avvenuto smaltimento dei rifiuti. La Corte rileva però che la richiesta era stata formulata solo in sede di conclusioni, senza allegare in modo specifico i presupposti applicativi della causa di non punibilità, e che la doglianza non si confrontava con il dato fattuale valorizzato nella sentenza impugnata, cioè l'esistenza di un enorme quantitativo di cemento, pari a circa 300 metri cubi.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
norma incriminatrice posta a base della condanna per gestione illecita di rifiuti, in relazione allo smaltimento non autorizzato del materiale di risulta.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede l'allegazione e la verifica di specifici presupposti, non essendo sufficiente invocare genericamente incensuratezza o successivo smaltimento dei rifiuti.
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con colpa.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo automatico o meramente assertivo: la parte che la invoca deve dedurre elementi specifici idonei a dimostrarne i presupposti.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con i dati fattuali decisivi già accertati nella sentenza impugnata.
- La sola incensuratezza dell'imputato e l'eventuale successivo ripristino o smaltimento della situazione illecita non sono, di per sé, sufficienti a imporre il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. se il fatto presenta una notevole consistenza offensiva.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da profili di colpa della parte ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.
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