Cassazione Penale, Sentenza n. 2151/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25 luglio 2024 che aveva disposto gli arresti domiciliari per grave indiziato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C). Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi (art. 273 c.p.p.) con riferimento alla qualificazione come "distrazione" di assegnazioni di lavori in subappalto (sostenendo che si trattava di mere aspettative non patrimoniali), ha dedotto la mancata verifica del nesso causale tra le condotte e il dissesto della Catania Impianti, ha censurato l'attribuzione di un contributo decisionale a lui ascritto nonostante la carenza di poteri decisionali effettivi, ha contestato la ricostruzione dell'elemento soggettivo e della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis.1), e ha rilevato insufficiente motivazione in ordine al rischio di reiterazione; ha, infine, criticato la generica contestazione del riciclaggio senza indicare come fosse stata dissimulata la provenienza illecita dei flussi.
La decisione
La Corte ha accolto in parte il ricorso ritenendolo fondato nei limiti esposti. Ha chiarito i profili ermeneutici decisivi: la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede che i beni o i diritti sottratti siano previamente inseriti nel patrimonio dell'imprenditore fallito; la mera aspettativa di assegnazione di lavori non costituisce, di per sé, bene patrimoniale distratto. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che una pluralità di atti individualmente leciti, se funzionalmente concatenati e diretti allo svuotamento progressivo dell'azienda, può integrare il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223 n.2 l. fall.) e, correlativamente, determinare effetti distrattivi su altro patrimonio (qui il fallimento Dosian). La Corte ha censurato la commistione e l'insufficiente distinzione nelle imputazioni tra le due procedure fallimentari e l'erronea qualificazione come distrattiva di atti riferibili a mere aspettative; per tali motivi l'ordinanza cautelare è stata annullata e rinviata per nuovi approfondimenti e per la corretta ricostruzione e motivazione delle accuse e del rischio cautelare.
Norme richiamate
art. 223, legge fallimentare (n. 267/1942)
Regola la bancarotta impropria: la fattispecie può sussistere quando una pluralità di atti, pur singolarmente legittimi, sia funzionalmente coordinata e idonea a determinare il dissesto; va valutata unitariamente la concatenazione degli atti e il loro effetto causale sul fallimento.
art. 216, legge fallimentare (n. 267/1942)
Norma sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale: punisce la distrazione/occultamento di beni appartenenti al patrimonio dell'imprenditore fallito; richiede l'effettività della diminuzione dell'attivo patrimoniale e la previa disponibilità dei beni nel patrimonio del debitore.
art. 273, codice di procedura penale
Regola la misura cautelare degli arresti domiciliari per gravi indizi di colpevolezza: la decisione richiede indici gravi, concreti e specifici; la Corte ha ritenuto che la motivazione cautelare dovesse distinguere chiaramente natura e oggetto delle condotte rispetto ai patrimoni coinvolti e valutare il nesso causale col dissesto.
Circostanza aggravante per il reato commesso per agevolare un'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore e gli elementi acquisiti potessero giustificare l'applicazione dell'aggravante, purché la valutazione di attendibilità sia adeguatamente motivata.
Principio della responsabilità patrimoniale dell'imprenditore a garanzia dei creditori: utilizzato per spiegare l'interesse tutelato dalla norma fallimentare (conservazione dell'integrità patrimoniale).
Disciplina il concorso di persone nel reato: rilevante per valutare il ruolo e la partecipazione materiale o ideale degli indagati nelle condotte che avrebbero portato al dissesto.
Violazione della correttezza professionale (concorrenza sleale): il comportamento di sviare commesse può integrare illecito civile, distinto dalla fattispecie penale se non vi è distrazione di beni patrimoniali già presenti.
Responsabilità degli amministratori per atti lesivi della società: la Corte ha richiamato la possibilità che condotte gestorie infedeli possano rilevare civilisticamente e, in certi casi, penalmente.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta per distrazione richiede che i beni o i diritti sottratti fossero già parte del patrimonio dell'imprenditore: la mera aspettativa di futuri affidamenti non è sufficiente a integrare la distrazione patrimoniale.
- Quando singoli atti legittimi sono fra loro funzionalmente concatenati e diretti allo svuotamento progressivo dell'azienda, può configurarsi bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223 l. fall.): la valutazione deve essere sistemica e motivata.
- Per disporre misure cautelari personali (es. arresti domiciliari) è necessario un quadro di gravi indizi ben motivato che colleghi concretamente le condotte contestate al pregiudizio patrimoniale e al rischio di reiterazione; l'assenza di chiarificazione tra procedure fallimentari e l'indistinta asserzione di distrazioni indeboliscono la misura.
- Le condotte di svuotamento della clientela o di acquisizione ingiusta di commesse possono rilevare sul piano civile (concorrenza sleale, responsabilità degli amministratori) anche quando non costituiscono distrazione patrimoniale penalmente sanzionabile.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono sostenere l'accertamento di collegamenti con associazioni mafiose o di strategie illecite aziendali se la loro attendibilità è valutata e motivata nel contesto probatorio complessivo.
- Nel contestare reati connessi a procedure fallimentari multiple è essenziale delimitare chiaramente a quale procedimento si riferisce ciascuna condotta per evitare commistioni che compromettono la motivazione delle misure cautelari.
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