Cassazione Civile, Ordinanza n. 29783/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a tributi erariali per l'anno 1994. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello del contribuente contro la decisione di primo grado, ritenendo applicabile il termine "lungo" di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ai sensi degli artt. 38 e 51 del d.lgs. 546/1992, richiamato l'art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, ex art. 360 n. 4 c.p.c., errores in procedendo, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rimetterlo in termini anziché dichiarare l'inammissibilità, perché l'errore sul termine sarebbe dipeso dalla presenza di due date nella sentenza di primo grado (una di deposito e una di pubblicazione) e dalla conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente non aveva trascritto o prodotto adeguatamente la sentenza di primo grado per consentire la verifica della pretesa doppia data. Ha inoltre osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito ufficiale in cancelleria, mentre eventuali dati interni o minute non rilevano. In ogni caso, l'onere di provare la tempestività dell'appello o, specularmente, il passaggio in giudicato per tardività dell'impugnazione, incombe sulla parte che deduce il relativo fatto processuale. Quanto alla rimessione in termini, la Corte ha escluso che l'erronea percezione della data di pubblicazione integrasse causa non imputabile idonea a giustificarla. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 51 d.lgs. 546/1992 per il termine di impugnazione delle sentenze tributarie non notificate
richiamato per il termine di appello nelle controversie tributarie
il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito ufficiale in cancelleria
norma invocata per denunciare errores in procedendo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, per le sentenze non notificate, il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della decisione, da identificarsi con il deposito ufficiale della sentenza in cancelleria, non con date interne o di mera minuta.
- Chi ricorre per cassazione deducendo la tardività o la tempestività dell'appello ha l'onere di allegare e dimostrare il fatto processuale su cui fonda la censura, mediante una completa autosufficienza del ricorso.
- L'errore nella percezione della data di pubblicazione della sentenza, di per sé, non integra una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini.
- In cassazione, la mancata riproduzione degli atti o documenti processuali rilevanti impedisce il controllo sulla censura e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
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