Cassazione Civile, Ordinanza n. 28267/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione notificato in relazione a un atto di trasferimento immobiliare del 19 ottobre 2006. L'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato nell'atto da euro 360.000 a euro 838.375 sulla base di una perizia di stima redatta dalla stessa Agenzia. In primo grado la CTP di Viterbo aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente rideterminando il valore in euro 688.940; in appello la CTR del Lazio aveva ulteriormente ridotto il valore accertato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione mancante o insufficiente della sentenza; (2) motivazione apparente e perplessa ex art. 360, n. 4, c.p.c.; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR dichiarato la cessazione della materia del contendere per una cartella di pagamento relativa a un giudizio diverso, con asserito vizio di ultrapetizione; (4) violazione dell'art. 62 d.lgs. 546/1992 per un'affermazione della CTR che avrebbe erroneamente configurato il giudizio di appello e il ricorso per cassazione; (5) violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. per mancata considerazione del giudicato formatosi in un giudizio tra l'Ufficio e un altro coobbligato, che aveva confermato il valore ridotto del bene. Il contribuente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi quattro motivi del ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione meramente apparente, dunque nulla, e altresì viziata da ultrapetizione nella parte in cui aveva deciso sulla cartella di pagamento estranea al thema decidendum. Ha invece respinto il quinto motivo, chiarendo che la disciplina dell'art. 1306 c.c. non impediva la decisione perché le obbligazioni solidali sono rapporti distinti e la sentenza invocata riguardava altra posizione processuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello con motivazione adeguata e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
requisito essenziale costituito dalla motivazione
La mancanza del requisito motivazionale, anche quando la motivazione sia solo apparente, determina nullità della sentenza.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale norma che impone l'esposizione delle ragioni della decisione.
Anche la sentenza tributaria, pur concisa, deve contenere una sufficiente e chiara esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per motivazione apparente, ultrapetizione e violazione del paradigma decisorio.
La CTR non può pronunciare oltre i limiti del thema decidendum, decidendo su una cartella non devoluta alla sua cognizione.
Richiamato in relazione alla cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
Regola l'impugnabilità in cassazione delle sentenze tributarie per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.; la CTR non può formulare affermazioni incompatibili con tale sistema.
la sentenza pronunziata fra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetti contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio
La sentenza resa tra creditore e un condebitore non produce effetti nei confronti degli altri debitori estranei al giudizio; il secondo comma consente solo, a certe condizioni, di giovarsene secondo l'esito favorevole.
Richiamato per la dedotta efficacia del giudicato, ma il motivo è stato respinto perché il precedente giudicato riguardava altra posizione processuale.
Cita il criterio di riqualificazione dell'atto utilizzato dall'Amministrazione, rispetto al quale la CTR avrebbe dovuto motivare in modo concreto.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando pur essendo graficamente esistente non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice né di controllarne la correttezza, richiedendo all'interprete mere congetture integrative.
- Nel processo tributario la sinteticità della motivazione è ammessa, ma non può tradursi in una motivazione priva dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
- Se il giudice di appello riforma o ridetermina il valore accertato dall'Ufficio, deve confrontarsi con gli elementi probatori già valorizzati dal primo giudice e spiegare in modo puntuale perché li ritiene inattendibili o superati.
- La riduzione equitativa di un valore accertato deve essere sorretta da un apparato argomentativo concreto e verificabile, non bastando il mero rilievo della distanza tra perizie di parte o di stima.
- Il giudice incorre in ultrapetizione se decide su una cartella o su un oggetto processuale estraneo al thema decidendum devoluto con l'impugnazione.
- Nelle obbligazioni solidali, la sentenza resa tra creditore e un debitore non si estende automaticamente agli altri condebitori; l'eventuale utilizzazione favorevole ex art. 1306 c.c. presuppone la loro estraneità al giudizio e la tempestiva eccezione.
- Quando una stessa vicenda coinvolge più coobbligati, i relativi rapporti processuali e sostanziali restano autonomi: il giudicato formatosi su una posizione non travolge automaticamente le altre, salvo i limiti specifici previsti dalla legge.
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