Cassazione Civile, Ordinanza n. 17801/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un provvedimento del 21 maggio 2018 di irrogazione di sanzioni per una violazione doganale riferita al 2015. La contestazione traeva origine dal rinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare disposta nell'ambito di un procedimento penale poi archiviato, di una collana di perle e di due orologi di lusso acquistati in Svizzera e non denunciati alla dogana. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata a favore dell'Agenzia. In Cassazione il contribuente deduceva, ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 36 e 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, sostenendo che la prescrizione triennale dei diritti doganali dovesse decorrere dal momento dell'acquisto dei beni, essendo stato il provvedimento notificato oltre tre anni da tali date; contestava inoltre che potesse farsi decorrere il termine dalla data del ritrovamento della merce o dell'accertamento amministrativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla decorrenza della prescrizione. Ha confermato che, quando il mancato pagamento dei diritti doganali deriva da un fatto penalmente rilevante e non sia possibile individuare con certezza il momento di insorgenza dell'obbligazione sulla base della documentazione disponibile, l'obbligazione doganale si considera sorta al momento dell'accertamento del fatto; nel caso concreto, dunque, il dies a quo è stato correttamente individuato nel 17 giugno 2015, data del rinvenimento della merce, con conseguente tempestività del provvedimento sanzionatorio del 2018. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come norma processuale per incardinare il motivo di ricorso per violazione di legge.
l'obbligazione doganale, quando non sia possibile accertare il momento esatto del fatto, sorge al momento in cui il fatto viene accertato.
il termine di prescrizione dei diritti doganali, nei casi considerati, non decorre dall'acquisto del bene ma secondo le regole speciali richiamate dalla giurisprudenza in relazione all'accertamento del fatto e alla sua eventuale rilevanza penale.
art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990
è richiamato come disciplina della revisione dell'accertamento e della relativa decadenza, coerente con la proroga collegata alla notitia criminis.
art. 221, paragrafi 3 e 4, Reg. (CEE) n. 2913 del 1992
la regola speciale unionale sulla proroga/computo del termine prevale sulle norme nazionali e si applica ai casi in cui l'obbligazione doganale derivi da un fatto reato.
è richiamato per il momento di irrevocabilità dei provvedimenti penali ai fini della definizione del procedimento penale rilevante per il decorso del termine.
sono evocati per il momento di definizione del procedimento penale in ipotesi diverse dall'irrevocabilità del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di dazi doganali, quando l'omesso pagamento è collegato a un fatto penalmente rilevante, il termine triennale per il recupero può essere operato secondo la disciplina speciale che consente il superamento della scadenza ordinaria, purché la notizia di reato emerga nel termine previsto o secondo le regole unionale richiamate dalla Corte.
- La notitia criminis è sufficiente se individua un fatto illecito penalmente rilevante idoneo a incidere sul presupposto d'imposta; non è necessario, in quel momento, l'esatto accertamento dell'autore materiale del reato.
- Se non è possibile stabilire con prova adeguata il momento di immissione in consumo o di sottrazione al vincolo doganale, l'obbligazione doganale si considera sorta al momento in cui il fatto viene accertato.
- La documentazione utile in sede penale non è automaticamente decisiva nel processo tributario per individuare la data di insorgenza dell'obbligazione doganale, quando non consenta di ricostruire con certezza il momento rilevante ai fini fiscali.
- La decorrenza della prescrizione dei diritti doganali va apprezzata alla luce della disciplina speciale unionale e nazionale coordinata con l'eventuale pendenza o definizione del procedimento penale, per evitare che il comportamento occultante del debitore si traduca in un indebito vantaggio temporale.
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