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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34477/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da una banca contro la società debitrice venditrice e contro la società acquirente di un immobile, per ottenere la declaratoria di nullità, per simulazione assoluta, di una compravendita immobiliare ritenuta diretta a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore. In primo grado la domanda è stata accolta sulla base di indici quali i rapporti societari tra le parti, la mancata prova del pagamento del prezzo, la dilazione di pagamento reputata irrealistica e il rilievo dell'accollo del debito. La società acquirente ha impugnato la decisione, ma la Corte d'appello ha dichiarato in gran parte inammissibile l'appello per difetto di specificità e comunque lo ha ritenuto infondato nel merito. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto aspecifico l'appello; (2) violazione degli artt. 1415 e 1416 c.c. e dell'art. 100 c.p.c. per avere riconosciuto la legittimazione della banca ad agire in simulazione assoluta; (3) violazione degli artt. 1418 e 1470 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che caparra, prezzo congruo e pagamento parziale escludessero la simulazione; (4) violazione dell'art. 1273 c.c. per la qualificazione dell'accollo e per il suo uso quale indice di simulazione; (5) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 1414 e 1417 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2359 e 2967 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per asserita errata valutazione presuntiva e mancata considerazione di documenti e circostanze che avrebbero dimostrato la genuinità della vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque coerentemente affermato che l'appello era in gran parte inammissibile per difetto di specificità e, in ogni caso, infondato nel merito; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché la legittimazione ad agire della banca derivava dalla sua qualità di creditrice e non da un generico interesse ad agire; ha rigettato congiuntamente il terzo, quarto e quinto motivo, osservando che la censura si limitava a contrapporre una propria lettura dei fatti alla ricostruzione dei giudici di merito, senza scardinare la motivazione, che aveva valorizzato in modo unitario gli indizi della simulazione, soprattutto l'assenza di prova del pagamento del prezzo e l'uso dell'accollo come elemento sintomatico. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita e ha condannato la ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato come norma sulla simulazione assoluta del contratto; la vendita è stata ritenuta simulata sulla base degli indizi valorizzati dai giudici di merito

  • art. 1415 c.c.

    richiamato in tema di legittimazione e opponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore

  • art. 1416 c.c.

    richiamato per affermare la legittimazione del creditore ad agire per far accertare la simulazione del contratto

  • art. 100 c.p.c.

    ritenuto inconferente il richiamo all'interesse ad agire, poiché la legittimazione dell'attrice derivava dalla qualità di creditrice

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte territoriale ha ritenuto l'appello in gran parte inammissibile per difetto di specificità; la Cassazione ha ritenuto la censura infondata

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la nullità del contratto, ma la censura è stata disattesa

  • art. 1470 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla compravendita e al prezzo; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo a fronte dell'accertata simulazione

  • art. 1273 c.c.

    richiamato in tema di accollo; la Corte ha confermato che l'accollo interno può essere valutato come elemento sintomatico della simulazione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare le presunzioni utilizzate; la Corte ha ribadito che la simulazione può essere provata anche per presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; la Corte ha ritenuto corretto il loro utilizzo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per dedurre un errato apprezzamento delle prove; la censura è stata respinta

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non ha ravvisato violazioni

  • art. 2359 c.c.

    richiamato nel ricorso per contestare il collegamento tra società; la Corte non vi ha fondato una diversa decisione

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nel ricorso, ma il testo disponibile non consente una specifica ulteriore interpretazione

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato

    la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato nel contesto del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nell'azione di simulazione proposta dal creditore, la legittimazione processuale deriva dalla qualità di creditore della parte attrice; il riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non elide tale legittimazione quando essa sia già radicata nella posizione sostanziale dedotta in giudizio.
  • La simulazione assoluta di una compravendita può essere accertata anche mediante presunzioni, purché il giudice di merito le utilizzi in modo unitario e non atomistico, traendo da molteplici indizi un quadro coerente e convergente.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio; è necessario censurare specificamente l'iter argomentativo della sentenza impugnata, indicando perché esso sia giuridicamente o logicamente errato.
  • La mera allegazione di elementi come caparra, prezzo asseritamente congruo o dilazione di pagamento non è sufficiente a superare l'accertamento di simulazione se manca la prova dell'effettivo pagamento del prezzo o se gli elementi invocati non scardinano la ratio decidendi della decisione di merito.
  • L'accollo interno, pur essendo in astratto valido tra le parti anche senza adesione del creditore, può essere apprezzato dal giudice come elemento indiziario della simulazione quando sia inserito in un contesto complessivo compatibile con l'inesistenza della volontà di realizzare realmente il negozio trasferitivo.
  • L'appello deve contenere una critica specifica e ragionata alla sentenza di primo grado; la contestazione generica della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove può condurre a declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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