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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33365/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di due unità immobiliari e dalla successiva domanda proposta dagli acquirenti contro il soggetto che continuava a detenerle. In primo grado il Tribunale aveva ordinato il rilascio degli immobili e condannato il detentore al pagamento di somme per l’indennità da mancato godimento e per spese di pulizia, manutenzione e ripristino. In appello, il convenuto aveva ottenuto la riforma della sentenza nella parte in cui era stato riconosciuto un danno 'in re ipsa' per la sola perdita della disponibilità dei beni: la Corte territoriale ha richiesto invece la prova del danno-conseguenza e ha ritenuto insufficiente la domanda/prova degli attori, osservando che non era stato dimostrato che gli immobili fossero concretamente fruttiferi o che vi fossero occasioni di utilizzo perdute; ha inoltre escluso di poter imputare al detentore il degrado degli immobili, mancando prova delle condizioni al momento dell’acquisto. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe travisato la domanda, ritenendola limitata ai danni del biennio successivo all’acquisto, mentre essi avrebbero chiesto il risarcimento senza limitazione temporale e anche per la situazione antecedente; 2) violazione degli artt. 2697, 1470 e 2043 c.c., deducendo che la consegna sarebbe stata solo simbolica, che il convenuto avrebbe conservato la detenzione e che la Corte avrebbe errato nel limitare il danno al periodo successivo alla vendita, oltre a porre a loro carico la prova delle condizioni originarie degli immobili; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con denuncia di motivazione apparente/contraddittoria, perché la decisione si sarebbe fondata su una congettura relativa al solo biennio post-vendita e non sul materiale istruttorio, in particolare sulla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il richiamo alle conclusioni dell’atto introduttivo non dimostrava che la domanda risarcitoria comprendesse anche il danno riferito al periodo anteriore all’acquisto; ha rilevato inoltre che, per far valere pregiudizi anteriori, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare anche il trasferimento del relativo diritto risarcitorio dal dante causa. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché i ricorrenti non avevano indicato dove la domanda avesse effettivamente incluso lo stato dell’immobile precedente all’acquisto e, comunque, la censura mirava in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché formulato anche sulla base di elementi esterni alla sentenza, senza rispettare i canoni di specificità richiesti per il vizio motivazionale, sia perché colpiva una ratio decidendi già consolidata dalla mancata prova dello stato degli immobili al momento dell’acquisto, dunque non decisiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché non era dimostrato che il giudice di merito avesse realmente pronunciato oltre i limiti della domanda; la censura non individuava un effettivo vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge e di motivazione, ma giudicate inammissibili perché miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto o non rispettavano i requisiti di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    È stato escluso che vi fosse un’errata ripartizione dell’onere della prova: la Corte d’appello ha legittimamente richiesto agli attori di provare il danno conseguenza e le condizioni degli immobili rilevanti ai fini del risarcimento.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato solo come norma evocata nel motivo; la Corte non ne trae un autonomo principio decisorio, limitandosi a escludere che la doglianza sulla vendita e sul periodo considerato giustificasse l’accoglimento.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana non può essere affermata in modo automatico per il solo fatto della detenzione o del deterioramento allegato; occorre allegare e provare il danno-conseguenza e il nesso con la condotta.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché fondata anche su elementi estranei alla sentenza impugnata e perché la motivazione della Corte d’appello risultava comunque sorretta da una ratio decisiva non contraddetta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato nel motivo unitamente all’art. 132 c.p.c. per contestare la sufficienza della motivazione, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 1 comma 17 l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • Cass. S.U. n. 16601 del 2017

    Richiamata dalla Corte d’appello per aderire all’orientamento che esclude il danno in re ipsa e richiede il danno-conseguenza allegato e provato.

  • Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014

    Richiamate per affermare che la denuncia del vizio motivazionale deve rispettare i relativi canoni e non può fondarsi su elementi estranei alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno da occupazione o detenzione senza titolo di un immobile non è sufficiente allegare la mera perdita della disponibilità del bene: il danno va allegato e provato come danno-conseguenza, secondo l’orientamento che esclude il danno in re ipsa.
  • Chi agisce per il risarcimento deve indicare con chiarezza il contenuto della domanda e il periodo cui essa si riferisce; in cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del petitum attraverso una lettura alternativa dell’atto introduttivo non supportata dal testo della domanda.
  • Se si intendono far valere pregiudizi anteriori al proprio acquisto, occorre allegare e provare il titolo che consenta di esercitare anche il diritto risarcitorio maturato prima dell’acquisto, non potendosi automaticamente imputare al convenuto danni riferibili a un periodo precedente.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è infondata quando la decisione di merito richieda alla parte attrice la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, incluso il danno e il nesso causale, senza invertire indebitamente l’onere probatorio.
  • Il vizio di motivazione apparente o contraddittoria non può essere dedotto efficacemente richiamando elementi estranei alla sentenza impugnata o proponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; in cassazione è necessario colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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